Articolo n°9


LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO: ULTERIORI CHIARIMENTI E ISTRUZIONI INPS PER L’INDENNITA’ UNA TANTUM
Sommario
Come riportato nella Rassegna Notizie n.44/2023, il c.d. “Decreto Fiscale” ha previsto, per il solo anno 2023, l’erogazione da parte dell’Inps di un’indennità una tantum pari a 550 euro per i lavoratori con contratto part-time ciclico, che rispettino le seguenti condizioni:
- devono essere stati titolari nell’anno 2022 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico (verticale, orizzontale o misto), nel quale sono stati previsti periodi non interamente lavorati di almeno un mese (quattro settimane) in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane;
- non sono titolari, alla data di presentazione della domanda, di un altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale;
- non devono essere percettori di indennità di disoccupazione Naspi o di un alcun trattamento pensionistico.
In relazione alla lett. c), l’Inps precisa che il lavoratore si considera percettore di NaSpI anche nell’ipotesi in cui, alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum, sia titolare della prestazione NaSpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, nonché nell’ipotesi in cui la prestazione sia stata sospesa perché l’assicurato è percettore dell’indennità di malattia o maternità.
L’indennità è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità.
Infine, è opportuno ricordare:
- l’indennità è riconosciuta, alle medesime condizioni, anche per l’anno 2022;
- l’una tantum non concorre alla formazione del reddito;
- le domande di accesso potevano essere presentate dal 13 novembre 2023 al 15 dicembre 2023.
Riferimenti: Circ. Inps 27 dicembre 2023, n. 109