Articolo n°6


INDENNITÀ PER IL CONGEDO STRAORDINARIO: CRITERI DI COMPUTO DEL RATEO DELLA TREDICESIMA E DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
Sommario
L’Inps, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, ha fornito delucidazioni in merito al calcolo dell’indennità spettante in caso di congedo straordinario biennale riconosciuto al coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 42, D.Lgs. n. 151/2001.
La norma (art. 42, co. 5 ter, D.Lgs. 151/2001) dispone infatti che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
L’Inps, con il messaggio in commento, precisa che l’indennità spettante corrisponde all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc., esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.
Riferimenti: Msg. Inps 4 gennaio 2024, n. 30