Rassegna pubblicata il 20/11/2023

RASSEGNA NOTIZIE

44 2023

Articolo n°3

LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO: CHIARIMENTI INPS E NOVITA' PER L'INDENNITA’ UNA TANTUM


Sommario

Come riportato nella Rassegna Notizie n. 41/2023, il c.d. “Decreto Fiscale” ha previsto, per il solo anno 2023, l’erogazione da parte dell’Inps di un’indennità una tantum pari a 550 euro per i lavoratori con contratto part-time ciclico che rispettino le seguenti condizioni:

  1. devono essere stati titolari nell’anno 2022 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico (verticale, orizzontale o misto), nel quale sono stati previsti periodi non interamente lavorati di almeno un mese (quattro settimane) in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane;
  2. non sono titolari, alla data di presentazione della domanda, di un altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale;
  3. non devono essere percettori di indennità di disoccupazione Naspi o di un trattamento pensionistico.

Pertanto, è opportuno sottolineare, in relazione alla lettera a), come il Legislatore abbia voluto estendere la platea di beneficiari. Infatti, la predetta indennità è riconosciuta a tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico e non soltanto ai part-time ciclico verticale.

Tale disposizione trova applicazione anche per la medesima indennità riconosciuta nel 2022.

Infatti, è opportuno ricordare che, lo scorso anno, l’una tantum era corrisposta ai lavoratori che, nell’anno 2021, erano titolari esclusivamente di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

Il Legislatore ha previsto che, come per l’una tantum del 2023, l’indennità del 2022 deve essere riconosciuta a tutti i part-time ciclici (non più esclusivamente verticale).

Le domande per l’accesso all’indennità possono essere presentate sul sito dell’Inps dal 13 novembre 2023 al 15 dicembre 2023.

Pertanto, sarà possibile presentare due domande:

  • “Lavoratori a tempo parziale ciclico”: indennità una tantum 2022;
  • “Lavoratori a tempo parziale ciclico”: indennità una tantum 2023.

In relazione alle domande già presentate, ma respinte, relative all’indennità del 2022, sarà possibile esclusivamente presentare riesame; non sarà possibile presentare una nuova domanda.

Si deduce quindi che possono presentare domanda per l’indennità una tantum 2022 coloro i quali non abbiano già presentato domanda all’Istituto.

Si rimanda alle indicazioni fornite dal messaggio in esame per la presentazione della domanda.

 

Riferimenti: Msg Inps 10 ottobre 2023, n. 3977