Articolo n°17


DIFFIDE ACCERTATIVE IN CASO DI FALLIMENTO E/O DI PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO: L’INL CONFERMA LA MANCATA APPLICAZIONE DELLE DIFFIDE
Sommario
L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce dei chiarimenti in merito alla corretta applicazione del provvedimento di diffida accertativa in caso di fallimento del datore di lavoro ovvero di attivazione da parte dello stesso di procedure da sovraindebitamento.
È opportuno ricordare che la diffida accertativa, adottata dal personale ispettivo, diviene automaticamente “titolo esecutivo”:
- qualora siano trascorsi 30 giorni dalla notifica, salvo che non sia promosso un tentativo di conciliazione o sia presentato ricorso al Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto;
- in caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa, attestato da apposito verbale;
- in caso di rigetto del ricorso.
Si precisa che, in caso di accoglimento parziale del ricorso, il provvedimento di diffida dovrà essere adeguato in funzione della decisione del ricorso stesso.
Ciò premesso, l’ITL ricorda che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Pertanto, in caso di fallimento del datore ovvero di attivazione della procedura da sovraindebitamento, non è corretto adottare il provvedimento di diffida accertativa difettando il requisito della esigibilità.
Riferimenti: Nota INL 21 dicembre 2023, n.2414