Articolo n°22


SMART WORKING: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO AL CORRETTO TRATTAMENTO FISCALE
Sommario
La Circolare in esame fornisce dei chiarimenti e istruzioni in merito al corretto trattamento fiscale da riservare ai lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. “smart-working”).
È opportuno premettere che il concetto di “residenza fiscale” di cui all’art. 2, comma 2 del TUIR prevede che si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile), rispettino almeno una delle seguenti condizioni:
- siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- abbiano nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio;
- abbiano nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.
Ciò premesso, il predetto concetto non è correlato alla modalità di svolgimento della prestazione. Pertanto, si applica anche a coloro che prestano attività lavorativa in modalità agile.
Di seguito riportiamo talune esemplificazioni per chiarire meglio la fattispecie.
CITTADINO |
ISCRITTO ALL’ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE |
ISCRITTO ALL’AIRE |
DATORE DI LAVORO |
SMART WORKING |
TASSAZIONE |
Straniero |
No |
No |
Estero |
Si, in Italia |
In Italia perché ha la sua dimora nel territorio dello Stato |
Italiano |
Si |
No |
Estero |
Si, all’estero |
Tutti i suoi redditi sono tassati in Italia |
Italiano |
No |
Si |
Estero |
No; lavora in altro Stato estero |
Tassato all’estero |
Italiano |
No |
Non specificato |
Italiano |
Si, in Stato estero |
Tassato all’estero |
Regime speciale per lavoratori impatriati e per docenti/ricercatori
Come noto, è previsto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello Stato.
La norma vigente presenta due casistiche:
- regime speciale per lavoratori impatriati;
- regime speciale per docenti e ricercatori.
Fermo restando i requisiti di accesso, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il rapporto tra lavoro agile e applicazione del regime fiscale agevolato.
In relazione al caso di cui alla lett. a), risulta fondamentale definire il luogo in cui viene prestata l’attività lavorativa. Pertanto, può accedere al regime speciale per lavoratori impatriati il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia.
In relazione al caso di cui alla lett. b), è rilevante il collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia del docente/ricercatore e lo svolgimento dell’attività produttiva del reddito agevolabile. Si deduce che, qualora un docente/ricercatore si sia trasferito in Italia e abbia in essere un rapporto di lavoro con un Ente/ Università situata in uno Stato estero, in modalità smart-working, non potrà beneficiare del regime fiscale agevolato in quanto non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e l’attività di docenza/ricerca svolta.
Riferimenti. Circ. Ag. Entrate 18 agosto 2023, n. 25/E