Articolo n°12


AUU: EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA
Sommario
Con l’entrata in vigore del Decreto lavoro (d.l. n. 48/2023), l’Inps ha precisato che per coloro che sono stati destinatari del provvedimento di sospensione della misura reddito di cittadinanza (Rdc), c’è comunque la possibilità di presentare la domanda per il beneficio dell’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU).
In sostanza non cambia nulla per i nuclei familiari che includono figli minori o disabili.
Nello specifico distinguiamo:
- Nuclei già beneficiari di Rdc al cui interno sono inclusi figli minorenni e figli disabili: continueranno a percepire il Rdc fino al 31 dicembre 2023. La quota di AUU è corrisposta d’ufficio e non è calcolata in misura integrale, ma subisce la decurtazione sulla base della scala di equivalenza, prevista per il reddito di cittadinanza.
- Nuclei con figli maggiorenni nella fascia di età compresa tra i 18 e i 21 anni: sono sospesi dalla fruizione di Rdc dal mese di luglio 2023 e/o nelle mensilità aggiuntive, ma non cessano il diritto alla prestazione familiare.
Attenzione: per poter beneficiare dell’AUU devono sussistere i seguenti requisiti:
- soggetti che frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- soggetti che svolgono un tirocinio ovvero esercitano un’attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
- soggetti che sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- soggetti che svolgono il servizio civile universale.
Per i nuclei familiari che si trovano in una o più situazioni come sopra riportate, l’integrazione AUU su Rdc relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall’INPS, senza subire ritardi. Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, è stata prevista in data 27 agosto con le ordinarie modalità di accredito di Rdc. Per le mensilità successive occorre presentare una nuova domanda di AUU, distinguendo però l’ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata.
In caso di nuova domanda
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AUU |
NON PRESENTAZIONE DOMANDA DI AUU |
L’Inps provvede a liquidare sulla carta Rdc le mensilità che non sono state corrisposte e ad avviare il pagamento di AUU dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. In attesa della presentazione della domanda, la liquidazione di quanto spettante a titolo di AUU avverrà senza soluzione di continuità utilizzando la carta Rdc che, conseguentemente, verrà mantenuta attiva. Fatto salvo il pagamento di quanto spettante relativamente alla mensilità di luglio, i successivi pagamenti, saranno effettuati in misura intera, senza subire decurtazioni. Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di AUU, infatti, la prestazione familiare spetta in misura piena nelle ipotesi in cui non venga percepito il Rdc. Ciò avverrà sino alla mensilità in cui si avvia il primo pagamento della prestazione di AUU, coincidente con la mensilità successiva alla presentazione della domanda. |
L’Inps garantisce comunque la fruizione della prestazione per i figli maggiorenni per i quali ricorrano i requisiti previsti dalla legge. Fatto salvo il pagamento di quanto spettante relativamente alla mensilità di luglio, i successivi pagamenti effettuati sulla carta Rdc, saranno disposti in misura intera, senza subire decurtazioni. |
In questa sede si ritine utile ricordare che tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la prestazione con decorrenza 1° marzo 2024.
Riferimenti: Msg. Inps 7 agosto 2023, n. 2896