Articolo n°2


LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE
Sommario
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n. 189 la Legge del 9 agosto 2023, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale".
Il testo delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo sarà chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega per la revisione del sistema fiscale.
In particolare, la legge delega fissa i criteri direttivi per la revisione di tutti i tributi.
Trattandosi di una legge delega, i principi ed i criteri direttivi contenuti nel provvedimento risultano generici. Per comprendere l'effettiva portata della riforma del sistema fiscale, si dovranno attendere i decreti delegati, nonché le circolari esplicative che dovranno necessariamente essere emanate.
I principi e i criteri direttivi generali cui il Governo dovrà osservare nell’esercizio della delega sono i seguenti:
- fermi restando i princìpi della progressività e dell’equità del sistema tributario, stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;
- prevenire, contrastare e ridurre l’evasione e l’elusione fiscale;
- razionalizzare e semplificare il sistema tributario ;
- rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo:
- la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto, per l’Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso;
- nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza;
- percorsi facilitati per l’accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;
- assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112;
- assicurare la piena applicazione dei princìpi di autonomia finanziaria degli enti territoriali.
I principali aspetti della riforma fiscale riguardano:
- struttura dell'IRPEF;
- revisione della tassazione d'impresa;
- revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- graduale superamento dell'IRAP;
- razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall'IVA;
- revisione dell'attività di accertamento;
- revisione del sistema nazionale della riscossione.
Si offre una panoramica sulla parte relativa ai tributi, tralasciando la parte riferita ai principi ispiratori che il Governo dovrà seguire rispetto agli adempimenti tributari, procedimenti accertativi, riscossione, contenzioso tributario, sistema sanzionatorio tributario.
REVISIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Le norme dello Statuto dei diritti del contribuente sono qualificate come princìpi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrici della legislazione tributaria.
Nella riscrittura dello Statuto, il Governo dovrà seguire, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi:
- il rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi;
- la valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente, della certezza del diritto;
- la razionalizzazione dell'istituto dell'interpello tributario;
- disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti;
- prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;
- prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;
- prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;
- potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone il raggio di azione e le sue conseguenze;
- prevedere l’istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, con la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione delle entrate regionale e delle province autonome.
REVISIONE SISTEMA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)
Con riferimento alla revisione del sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche, l'obiettivo sarà la revisione e la graduale riduzione dell'IRPEF nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.
Tale obiettivo dovrà attuarsi attraverso il riordino di
- deduzioni,
- scaglioni di reddito,
- aliquote,
- detrazioni e
- crediti d'imposta.
Nelle more dell'attuazione di tale revisione, occorrerà promuovere il graduale perseguimento dell'equità orizzontale (secondo la quale i contribuenti che si trovano in condizioni analoghe devono essere sottoposti al medesimo carico fiscale), attraverso la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
Viene, inoltre, prevista l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF.
Da ultimo, si richiama l'opportunità di valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di introdurre misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici.
La delega fiscale interviene su tutte le categorie di reddito IRPEF con la finalità di razionalizzare e semplificare il sistema. In particolare, in sintesi:
1) per i redditi agrari, vengono dettati specifici principi al fine di favorire e agevolare l’aggiornamento delle classi e la qualità di coltura, prevedendo, tra l’altro, un regime di favore per i redditi ottenuti da soggetti titolari di pensione o di redditi modesti che svolgano attività agricole;
2) per i redditi dei fabbricati, si prevede la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, qualora il conduttore sia un esercente, un’attività d’impresa, o di arti e professioni;
4) per i redditi della previdenza complementare, i decreti delegati dovranno prevedere un sistema di tassazione dei rendimenti delle attività secondo il principio di cassa, con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un’aliquota d’imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica;
5) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, una novità contenuta nella legge delega è rappresentata dalla previsione della possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso. L'attuale sistema di tassazione tiene conto delle spese di produzione del reddito di lavoro dipendente attraverso il riconoscimento di detrazioni d'imposta, in funzione del reddito complessivo prodotto e della durata del rapporto lavorativo.
È poi prevista la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito (ad oggi contenute sostanzialmente nell'art. 51 del TUIR) con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito individuati per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali.
Un'ulteriore novità riguarda la previsione di applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, su
- retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia;
- tredicesima mensilità,
- premi di produttività (già oggi, questi ultimi, subordinatamente a specifiche condizioni e limiti, scontano un'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali fissata nella misura del 5%).
6) per i redditi di lavoro autonomo, è prevista:
- per i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali e tutti i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto. Resta invariato l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti;
- l’eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente;
- la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori;
- la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali;
7) per i redditi d’impresa, si prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria;
8) per i redditi diversi, i decreti delegati dovranno prevedere la stabilizzazione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene delle plusvalenze
REDDITI DELLE SOCIETÀ
Per quanto riguarda la struttura delle aliquote sui redditi delle società e degli enti, la delega fiscale stabilisce un sistema duale che prevede accanto all’aliquota ordinaria - attualmente fissata al 24% - l’applicazione di un’aliquota ridotta per la quota di reddito destinata, nei 2 anni successivi:
- alla realizzazione di specifici investimenti;
- a nuove assunzioni.
Si prevede anche:
- la revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l’introduzione di apposite franchigie;
- il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale;
- l'introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa
IVA
In materia di IVA, la delega fiscale prevede:
- una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea
- la revisione della disciplina delle operazioni esenti
- la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote IVA
- la revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali (con riferimento al gruppo IVA, terzo settore, importazione di opere d'arte).
IRAP
La legge definisce principi e i criteri direttivi per la sostituzione dell’IRAP con una sovraimposta all’IRES.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Vengono fissati anche princìpi e criteri direttivi specifici per:
1) la semplificazione e la razionalizzazione dei tributi indiretti diversi dall'IVA, con particolare riferimento:
- all'imposta di registro;
- all’imposta sulle successioni e donazioni;
- all’imposta di bollo.
Si prevede anche il riordino delle tasse automobilistiche, valutando l'eventuale progressivo superamento del superbollo;
2) la revisione della disciplina doganale;
3) la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
TRIBUTI REGIONALI E LOCALI E DISCIPLINA DEI GIOCHI
La delega fiscale prevede:
1) con riferimento ai tributi regionali:
- la piena attuazione del federalismo fiscale regionale attraverso – la revisione delle norme del D.Lgs. n. 68/2011, che rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;
- la razionalizzazione dei tributi regionali;
2) con riferimento al nuovo sistema fiscale per Comuni, Provincie e Città metropolitane:
- il consolidamento dell'autonomia finanziaria;
- la razionalizzazione dei tributi locali;
- l'introduzione di sistemi che privilegino l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con la previsione di misure premiali sulle sanzioni;
- la revisione del sistema sanzionatorio;
3) in materia di giochi pubblici, il riordino delle disposizioni vigenti con specifico riguardo, tra l'altro, alla tutela dei oggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d’azzardo e il gioco minorile.
TESTI UNICI E CODICI
Il Governo è chiamato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante la redazione di testi unici. Si punta, quindi, alla codificazione della normativa fiscale al fine di semplificare il sistema tributario, migliorare la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali.
L'obiettivo prefissato è quello di:
- procedere ad un riordino sistematico della normativa fiscale attraverso la puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinare le norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, sotto un profilo sostanziale e formale, apportando le necessarie modifiche in modo tale da garantirne e migliorarne la coerenza giuridica, logica e sistematica, anche alla luce dai decreti legislativi eventualmente adottati in forza della legge delega;
- procedere all'abrogazione delle disposizioni che risultino incompatibili o non più attuali.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.
Riferimenti: Legge 9 agosto 2023, n. 111