Rassegna pubblicata il 04/09/2023

RASSEGNA NOTIZIE

33 2023

Articolo n°5

RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEI LAVORATORI: ULTERIORI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’INPS


Sommario

L’Inps, con recente messaggio, torna sul tema della riduzione dell’aliquota contributiva IVS a carico dei lavoratori dipendenti.

Ricordiamo brevemente che la Legge di Bilancio 2023, nel rivedere la formulazione dello sgravio rispetto alle misure applicate per l'anno 2022, aveva previsto che la riduzione dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, fosse pari:

  • al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero
  • al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

Tale riduzione si intende parametrata su base mensile per tredici mensilità (i limiti indicati devono essere pertanto maggiorati del rateo di tredicesima, nel mese di erogazione della stessa).

Successivamente, il Decreto Lavoro, limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, ha previsto che la riduzione fosse pari:

  • al 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero
  • al 6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

Preme sottolineare che l'aumento della riduzione contributiva previsto dal Decreto Lavoro non si applica al rateo di tredicesima mensilità.

E con riferimento a tale ultimo aspetto, il messaggio Inps qui in trattazione precisa che l’esonero in trattazione, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, trova applicazione:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità sia erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto trova applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (ossia 2.692 euro/12);
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (ossia 1.923 euro/12).

L’istituto precisa, inoltre, che l’esonero contributivo qui in commento, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET. 

L’agevolazione in trattazione, inoltre, risulta cumulabile con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dalla legge di bilancio 2022. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le suddette misure di esonero, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, al ricorrere delle descritte condizioni, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali.

Laddove ricorrano i presupposti per l’operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre. Resta fermo che non si potrà fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.

Analogamente, lo stesso criterio della spettanza dell’esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. 

Riferimenti: Msg. Inps 10 agoto 2023, n.  2924

 

Indice della rassegna 33 - 2023

ITALIA – SVIZZERA: LA LEGGE RATIFICA GLI ACCORDI FIRMATI NEL 2020-2021

1

LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE

2

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE N. 75/2023: NOVITA’ IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA E POLITICHE ATTIVE

3

CONVERTITO IN LEGGE (CON NOVITA’) IL DECRETO ALLUVIONI

4

RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEI LAVORATORI: ULTERIORI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’INPS

5

INCENTIVO NEET E CUMULABILITA’ CON ALTRI INCENTIVI: CHIARIMENTI INPS

6

DECRETO ALLUVIONI: ISTRUZIONI OPERATIVE INPS PER ARTIGIANI, DOMESTICI E LIBERI PROFESSIONISTI

7

EMERGENZA CLIMATICA E CASSA INTEGRAZIONE: LE ISTRUZIONI INPS

8

ISCHIA: RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

9

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE NEI SETTORI DEI CONGRESSI, FIERE, EVENTI E STABILIMENTI TERMALI E DEI PARCHI DIVERTIMENTO

10

AUU: RINVIO DEL PAGAMENTO CON IMPORTI MINIMI IN CASO DI ISEE DIFFORME

11

AUU: EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

12

AUU: SI’ ALLA MAGGIORAZIONE ANCHE IN CASO DI FIGLI A CARICO NEI NUCLEI VEDOVILI

13

INPS: ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE - CHIARIMENTI

14

GIORNALISTI: RILASCIO NUOVA PROCEDURA “DASMINPS” PER L’INVIO DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE ANTE LUGLIO 2022

15

ADEGUAMENTI PROCEDURALI: PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE E INDENNITA' DI ESODO A SEGUITO DEI CONTRATTI DI ESPANSIONE

16

RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE: DISPONIBILE CON NOVITA’ IL MODELLO OT23 E LA GUIDA

17

DECRETO FLUSSI: INCREMENTATO IL NUMERO DI LAVORATORI STRANIERI CHE POSSONO ENTRARE IN ITALIA

18

FLUSSI 2023-2025: DEFINITE LE QUOTE D’INGRESSO PER MOTIVI DI TIROCINI E FORMAZIONE

19

CREDITO MATURATO PER EFFETTO DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE COMPARTO TURISMO: ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO

20

RIMBORSO PER SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E DISPOSITIVI DI RICARICA PER AUTO IN USO PROMISCUO: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE IN MERITO AL CORRETTO TRATTAMENTO FISCALE

21

SMART WORKING: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO AL CORRETTO TRATTAMENTO FISCALE

22