Articolo n°4


CONVERTITO IN LEGGE (CON NOVITA’) IL DECRETO FLUSSI
Sommario
Il D.l. 11 ottobre 2024, n. 145, c.d. “Decreto Flussi”, è stato convertito in Legge 9 dicembre 2024, n.187. Come riportato nella Rassegna notizie n.39/2024, il Decreto ha introdotto disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre u.s, il provvedimento è entrato in vigore l’11 dicembre 2024.
Di seguito riportiamo talune novità apportate dalla legge di conversione.
Fermo restando la stringente procedura per le assunzioni di lavoratori stranieri, confermata dalla legge di conversione, il legislatore ha ricompreso nuove fattispecie di reati, oltre a quello di cui all’articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento al lavoro) per limitare le assunzioni illecite da parte dei datori. Nello specifico, non è possibile presentare domanda di assunzione se, al momento della presentazione, risulti emesso decreto, ovvero sentenza di condanna anche non definitiva, che dispone il giudizio anche per i reati di cui all’articolo 600, 601 e 602 del codice penale, concernenti rispettivamente i reati di "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", "tratta di persone" e "acquisto e alienazione di schiavi”.
In relazione ai lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell’articolo 27-quater, comma 18 bis del D.lgs. n. 286/1998, si ricorda che possono ottenere la c.d. “Carta Blu UE”, coloro che, alternativamente:
- risultino in possesso del titolo di istruzione di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesta il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni;
- esercitino professioni regolamentate;
- possiedano una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
- possiedano una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
Ciò premesso, la legge di conversione prevede che le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura inseriscano nei propri siti internet istituzionali, al fine di una migliore divulgazione delle informazioni, una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE.
Inoltre, nell’ottica di favorire gli ingressi di donne lavoratrici, è stato aggiunto il comma 7-bis all’articolo 2 del decreto in esame. Nello specifico, si prevede esclusivamente per la predetta categoria, per la quale trova comunque applicazione l’ordinaria procedura prevista dal Testo unico, una quota di ingressi riservata (quota di riserva), pari al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40% del numero massimo delle istanze previsto dal comma 2 dell’art. 2 (il “fuori quota” sperimentale). Si precisa altresì che, in caso di richieste inferiori al numero di quote previsto dalla c.d. “quota di riserva”, possono concorrere tutti i lavoratori coinvolti dalle disposizioni ordinarie.
Infine, la legge di conversione ha confermato che, fermo restando le quote di stranieri annualmente ammissibili in Italia, è rilasciato, per l’anno 2025, al di fuori delle predette quote, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un limite massimo di 10.000 istanze (la legge sottolinea che si tratta di un vero e proprio limite e, quindi, possono essere rilasciati anche un minor numero di nulla osta/visti/permessi di soggiorno), relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziani (c.d. badanti).
Riferimenti: Legge 9 dicembre 2024, n.187, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145