Rassegna pubblicata il 23/12/2024

RASSEGNA NOTIZIE

48 2024

Articolo n°7

SGRAVIO CONTRIBUTIVO CONNESSO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2022


Sommario

Con la Rassegna n. 22 del 2024 erano state fornite le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà conclusi entro il 30 giugno 2023 in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro, fossero state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6, co. 4, D.L. n. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2022.

Le imprese destinatarie erano solo quelle presenti nell'allegato 1 della citata circolare che si richiama.

Con il messaggio in commento vengono ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo in esame le imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento e non ricomprese nell’Allegato n. 1 alla circolare n. 66/2024.

Adempimenti del datore di lavoro e delle strutture territoriali Inps

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

La Struttura territorialmente competente, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Per indicare gli sgravi spettanti nel flusso Uniemens, le aziende devono utilizzare il nuovo codice causale "L991". Questo codice identifica l'arrettrato del conguaglio per lo sgravio contributivo relativo ai contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 148/2015, per l'anno 2022.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). 

 

Riferimenti: Msg Inps 13 dicembre 2024, n. 4252