Articolo n°6


LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA: APPORTATE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELL’IMMIGRAZIONE
Sommario
Il Decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145 ha introdotto disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. Il testo del decreto - in vigore dall’11 ottobre 2024 - è in corso di esame alla Camera presso le Commissioni interessate ai fini della sua conversione in legge.
Il decreto in esame ha modificato le disposizioni previste dal D.lgs. n. 286/1998, ovvero il Testo unico dell’immigrazione, relative alle modalità operative di assunzione dei lavoratori subordinati, ovvero di richiesta di nulla osta al lavoro, nonché ha introdotto una specifica quota di ingresso destinata ai lavoratori da impiegare nell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane. Da ultimo, ma non per questo poco importante, sono state introdotte disposizioni maggiormente favorevoli per i lavoratori stranieri stagionali. La ratio sottesa al provvedimento e’ quella di favorire l'immigrazione regolare di lavoratori stranieri e, al contempo, contrastare ingressi irregolari e utilizzo abusivo dei flussi regolari.
Le novità in materia di lavoro, di seguito esaminate, sono evidenziate in grassetto.
È opportuno premettere che il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente, all’estero deve trasmettere in via telematica[1], previa verifica, presso il centro per l’impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
- Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro: entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore, il datore deve confermare la domanda allo sportello unico per l’immigrazione. In assenza di conferma, l’istanza si intende rifiutata; in caso di conferma, l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il vito di ingresso;
- Idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il datore, al fine di stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5-bis T.U), è obbligato a mettere a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo ai parametri previsti dalla legge. Pertanto, la nuova specifica introdotta garantisce il rispetto della predetta condizione;
- La proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- Dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
- Asseverazione di cui all’articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; tale asseverazione, fornita dai professionisti di cui all’articolo 1 della legge n. 12/1979 (es. consulenti del lavoro), ovvero dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore conferisce mandato, certifica il rispetto, da parte del datore interessato ad assumere un lavoratore straniero, delle prescrizioni previste dal contratto collettivo applicato, nonché attesta la congruità del numero delle richieste presentate dal datore in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti di lavoro di categoria applicabili. Il datore, a seguito della ricezione dell’asseverazione, deve allegarla alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero;
- Domicilio digitale del datore iscritto in uno degli Indici nazionali ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Come anticipato, al fine di poter assumere un lavoratore straniero, il centro per l’impiego non deve comunicare, entro otto giorni dalla richiesta del datore di assunzione di uno straniero, la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.
Qualora il datore, nei tre anni precedenti la presentazione della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, non abbia sottoscritto un contratto di soggiorno a seguito dell’esito positivo della predetta domanda, non può presentare una nuova richiesta di assunzione di uno straniero. Resta salva la possibilità dello stesso di dimostrare le cause, a lui non imputabili, della mancata sottoscrizione.
Il datore, altresì, non può presentare domanda di assunzione se, al momento della presentazione, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale, o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato.
Ciò posto, al termine dell’iter sopra esposto ed entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale:
- il datore e il lavoratore sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis. Si precisa inoltre che, in virtù delle novità previste dal decreto in esame, non è necessaria la sottoscrizione del predetto contratto presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione.
- il datore deve trasmettere il predetto documento allo sportello unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Il ritardo o la mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno sopra esposta, comporta il rifiuto al rilascio del nulla osta al lavoro, ovvero la revoca dello stesso, salvo che il ritardo non sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.
Per l’anno 2025, inoltre, i datori di lavoro che intendono presentare richiesta di nulla osta, devono procedere alla precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell’interno, con modalità che saranno pattuite con un’apposita circolare del Ministero dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
La precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto per il settore agricolo e turistico-alberghiero, dal 1° luglio al 31 luglio 2025.
Infine, fermo restando le quote di stranieri annualmente ammissibili in Italia, il decreto in esame rilascia, per l’anno 2025, al di fuori delle predette quote, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un limite massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane (c.d. badanti).
La richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, presentata allo sportello unico per l’immigrazione competente per il tramite di:
- agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’albo informatico;
- associazioni datoriali firmatarie del vigente CCNL del settore domestico.
Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.
Come anticipato in apertura, talune novità coinvolgono i lavoratori stranieri stagionali assunti con contratto di lavoro subordinato. Al pari degli altri lavoratori stranieri subordinati a tempo determinato e indeterminato, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 22 del T.U, ad eccezione della durata massima di validità del nulla osta. Infatti, per la categoria di lavoratori in esame, il limite di validità non è fissato in sei mesi. Ulteriore differenza rispetto ai rientranti nel predetto articolo concerne la garanzia per gli stagionali extracomunitari di conservare il permesso di soggiorno anche in caso di perdita del posto di lavoro, ivi incluse le dimissioni. Inoltre, possono presentare al sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
Da ultimo, al fine di includere, sostenere e supportare i lavoratori stranieri stagionali, l’INPS, ricevuta la conferma dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, si impegna ad iscrivere d’ufficio i predetti lavoratori alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Infine, il decreto legge innalza del 20% - portandolo da euro 50 mila a euro 60 mila - l’importo massimo delle pene pecuniarie proporzionali previste per le violazioni delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 276/2003.
Riferimenti: Decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145
[1] Novità introdotta dal decreto in esame in quanto, in precedenza, il datore doveva presentare la domanda in esame in formato cartaceo allo sportello unico per l’immigrazione.