Rassegna pubblicata il 02/09/2024

RASSEGNA NOTIZIE

32 2024

Articolo n°2

DISABILI: ESONERO CONTRIBUTIVO NEL CASO DI ADDETTI IN LAVORAZIONI AD ALTO RISCHIO INAIL - NOVITA’ DAL 1° OTTOBRE 2024


Sommario

Il Ministero comunica che sono state modificate le modalità di versamento del contributo, da parte datoriale nei confronti del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, derivante dall’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille.

Si ricorda che per accedere all’esonero, i soggetti che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato (a tale fine esiste un format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del Lavoro, disponibile all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it, cui si accede tramite SPID/CIE).

Attenzione: l’autocertificazione deve contenere tutte le province coinvolte nell’esonero.

Per ogni dettaglio in merito all'esonero autocertificato in trattazione, si rimanda alla Monografia sul collocamento mirato del 15 gennaio 2024 (in particolare al punto 9 "Esonero in autoceritifcazione").

Per quanto riguarda i versamenti del contributo esonerativo (confermato nella misura pari a euro 31,92 per ciascun lavoratore con disabilità per ogni giorno lavorativo) si specifica che:

  1. il primo versamento dovrà essere effettuato, tramite l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione e copre il periodo compreso tra la data di esecuzione del pagamento e la fine del trimestre;
  2. i versamenti successivi al primo andranno effettuati con cadenza trimestrale entro il 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento, utilizzando l’avviso generato trimestralmente dalla procedura telematica.

Attenzione: non sono ammessi pagamenti gestiti in modo differente rispetto al sistema telematico PagoPa.

Sostanzialmente si sostituisce la precedente modalità di pagamento dell’esonero contributivo che avviene, ad oggi,  mediante bonifico bancario ordinario intestato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, si sottolinea che il provvedimento in oggetto abroga e sostituisce il decreto interministeriale del 10 marzo 2016 ed  entrerà in vigore il 1° ottobre 2024.

Disposizioni transitorie

Tutti i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, già fruivano dell’esonero e intendono continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le province interessate, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto e, dunque, entro il 31 ottobre c.a.. Tale autocertificazione sarà valida per l'intero trimestre, garantendo continuità con l'esonero precedente.

Si specifica, infine, che  nel caso di mancata osservanza della procedura di autocertificazione nei termini prescritti, il datore di lavoro perderà il beneficio della continuità pur potendo accedere alla procedura sopra descritta.

Riferimenti: Decreto Interministeriale 11 giugno 2024