Rassegna pubblicata il 02/09/2024

RASSEGNA NOTIZIE

32 2024

Articolo n°1

CERTIFICAZIONE DI PARITA' DI GENERE: CORREZIONI ALLE DOMANDE GIA' INVIATE ENTRO IL 15 OTTOBRE P.V.


Sommario

Si ricorda che con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 l'Inps ha fornito indicazioni per la presentazione delle domande di esonero relative alle certificazioni conseguite nell’anno 2023 e ha ribadito che al momento della presentazione deve essere indicata, tra le altre informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.

Tuttavia, nonostante i chiarimenti forniti, è emerso, in fase di elaborazione delle richieste, l’inserimento, da parte dei datori di lavoro interessati, nei moduli di domanda, di una retribuzione media mensile globale non coerente, in quanto inferiore a quella effettiva.

L'Inps precisa nuovamente che la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Quindi, la stessa si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.

Pertanto, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.

La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

Laddove - invece - il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.

All’esito dell’elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.

Al riguardo, si precisa che l’INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero in misura non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico degli stessi datori di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. l’art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).

Sul punto, si sottolinea che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali associate al medesimo codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.

Riferimenti: Msg. Inps 13 agosto 2024, n. 2844