Rassegna pubblicata il 13/05/2024

RASSEGNA NOTIZIE

19 2024

Articolo n°6

OPZIONE DONNA 2024: ISTRUZIONI INPS PER LE DOMANDE


Sommario

La Legge di Bilancio 2024 ha prorogato, con alcune modifiche la pensione anticipata c.d. Opzione donna, anche per l'anno 2024 ed estende tale diritto alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

In particolare, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.

La pensione anticipata c.d. opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

c) sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa (in questo caso il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della norma, o risultare attivato in data successiva).

Inoltre il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e nelle ipotesi di cui alla lettera c), precedentemente indicata, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

L'Inps, con circolare n. 59/2024, ricorda che le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima. Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

Riferimenti: Circ.Inps 3 maggio 2024, n. 59.