Rassegna pubblicata il 13/05/2024

RASSEGNA NOTIZIE

19 2024

Articolo n°7

APPRENDISTATO STAGIONALE RIVOLTO AI MINORI: CAMBIO DI POSIZIONE DELL’INL


Sommario

Si ricorda preliminarmente che in una recente nota l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (si v. Rassegna Notizie n. 34/2023) si era pronunciato sulla possibilità di stipulare un contratto di apprendistato di primo livello (artt. 43 e ss. del D.lgs. 81/2015) per attività stagionale in qualità di cuoco, nei confronti di uno studente minorenne, di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, non proveniente da un istituto scolastico alberghiero. Al riguardo, l’Istituto aveva ribadito la necessità per datore di lavoro e istruzione formativa, nel corso del primo contatto con ques’ultima, di valutare la correlazione tra attività lavorativa [figura contrattuale] e titolo di studio [es. qualifica/diploma], avendo una visione sostanzialmente restrittiva al riguardo.

Ora l’Ispettorato ritorna sul tema e “ammorbidisce” la posizione inizialmente confermata. In particolare:

  1. precisa e conferma che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa è chiamato e verificare l’effettiva coerenza tra attività lavorativa e titolo di studio;
  2. il principio della coerenza non impedisce comunque automaticamente di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un bagaglio esperienziale;
  3. l’utilità del contratto di apprendistato e la coerenza del percorso formativo è garantita, infatti, di per sé dalla sottoscrizione da parte dell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’articolo 43 del D.lgs. 81/2015 che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.

 

Riferimenti: Nota INL 24 aprile 2024, n. 795