Articolo n°1


DECRETO FISCALE: PRIME NOVITA’ COLLEGATE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2024
Sommario
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, c.d. “Decreto Fiscale”, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Il decreto in esame, entrato in vigore il 19 ottobre u.s, risulta essere collegato con la prossima Legge di Bilancio 2024.
Di seguito riportiamo le novità maggiormente rilevanti.
Indennità una tantum per i lavoratori con contratto part-time ciclico verticale
È opportuno premettere che la Legge di Bilancio 2022 aveva introdotto un sostegno ai lavoratori dipendenti con contratto part-time ciclico verticale. Il decreto in esame ha previsto, per il solo anno 2023, l’erogazione da parte dell’Inps di un’indennità una tantum pari a 550 euro per i lavoratori in esame.
Ai fini del riconoscimento della predetta indennità è necessario che i lavoratori sopra richiamati:
- siano stati titolari nell’anno 2022 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, nel quale fossero previsti periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane;
- non siano titolari, alla data di presentazione della domanda, di un altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale;
- non devono essere percettori di indennità di disoccupazione Naspi o di un trattamento pensionistico.
Partite IVA
Alle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro è concesso un differimento del versamento della seconda rata di acconto, in scadenza il prossimo 30 novembre.
Nello specifico, i predetti soggetti possono effettuare il versamento entro il 16 gennaio 2024, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal gennaio prossimo, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Per le successive quattro rate sono dovuti gli interessi.
Pensioni
Al fine di contrastare gli ingenti aumenti del costo della vita e i correlati effetti negativi dell’inflazione, è anticipato al 1° dicembre 2023 il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni. Tale disposizione, valevole in via eccezionale esclusivamente per il 2023, è volta a sostenere il potere d’acquisto delle prestazioni pensionistiche.
Reddito di Cittadinanza
Come noto, il Reddito di cittadinanza è riconosciuto fino al 31 dicembre 2023 per un massimo di sette mensilità. Tale limite non si applica per i percettori di Rdc che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. In tal caso, i servizi sociali entro il termine di sette mesi e comunque non oltre il 30 novembre 2023 (in precedenza la scadenza era il 31 ottobre), comunicano all’Inps l’avvenuta presa in carico.
Riferimenti: D.L. 18 ottobre 2023, n. 145