Articolo n°5


ANTIRICICLAGGIO: LA COMUNICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI ENTRO L’11 DICEMBRE 2023
Sommario
È opportuno premettere che il Decreto Ministeriale 11 marzo 2022, n. 55 ha introdotto per gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e per il fondatore, ove in vita, ovvero per i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, il compito di procedere alla comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
Le variazioni delle predette informazioni devono essere comunicate entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
Resta ferma che i dati e le informazioni devono essere confermati annualmente entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma.
Ciò premesso, il decreto 29 settembre 2023, entrato in vigore il 10 ottobre 2023, ha confermato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Pertanto, le predette comunicazioni devono essere effettuate obbligatoriamente entro l’11 dicembre 2023.
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.
Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo (art. 2630 c.c.).
Riferimenti: Decreto 29 settembre 2023