Articolo n°3


APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO: L'INPS RIEPILOGA LE ALIQUOTE PER IL 2023
Sommario
L’INPS, con recente messaggio, ha riepilogato quelle che sono le aliquote contributive applicabili all’apprendistato di primo livello, a seguito della mancata proroga, per l’anno in corso, dello sgravio contributivo totale introdotto dalla legge di bilancio 2022 (sgravio pari al 100% dei contributi per la durata di tre anni per contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel corso del 2022).
Alla luce di quanto sopra specificato, alle assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello decorrenti dal 1° gennaio 2023 si applica la disciplina ordinaria in materia di oneri contributivi, disciplina che prevede un’aliquota contributiva pari all’11,61 per cento a carico azienda e un’aliquota contributiva pari al 5,84% a carico dell’apprendista, eccezion fatta per le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a nove, per le quali l’aliquota contributiva a carico dell’azienda è fissata nella misura dell’1,50% per i primi 12 mesi, del 3% dal 13° al 24° mese e del 5% dal 25° mese (5% in luogo del 10% nei limiti dello stanziamento pari a 5 milioni annui).
Infine, l’Istituto ricorda che le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento), e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento della Naspi (pari, complessivamente, all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). Anche questa agevolazione è applicabile nei limiti dello stanziamento pari a 5 milioni annui).
L’Inps ha fornito infine le istruzioni operative per la corretta compilazione del flusso Uniemens; per maggiori dettagli su questo punto rimandiamo alla lettura della circolare.
Riferimenti: Msg. Inps 17 ottobre 2023, n. 3618