Articolo n°2
2026: TUTTI I VALORI INPS
Sommario
L'Inps ha pubblicato la consueta circolare di inizio anno recante la determinazione per l'anno 2026 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Nel rimandare al testo integrale della circolare n. 6/2026 per tutti i valori ivi contenuti, si segnala, in sintesi quanto segue.
Minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
Il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti, aumenta anche per il 2026 ed è pari a euro 58,13 (in luogo di euro 57,32).
Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari a euro 32,30 (in luogo di euro 31,85).
Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Per i lavoratori a tempo parziale, in linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle Gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: € 58,13 x 6 /40 = € 8,72.
Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%
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prima fascia di retribuzione pensionabile annua |
56.224,00 euro |
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Importo mensilizzato |
4.685,00 euro |
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, dato l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, è pari a euro 122.295,00.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Infine, si ritiene utile fare una precisazione sugli importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente:
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Indennità |
Importo massimo esente |
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Indennità sostitutiva vitto |
€ 4 e/o € 10 se elettronici |
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Trasferta intera Italia (giornaliera) |
€ 46,48 |
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Trasferta intera Italia 2/3 (giornaliera) |
€ 30,99 |
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Trasferta intera Italia 1/3 (giornaliera) |
€ 15,49 |
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Trasferta intera Italia (giornaliera) |
€ 77,47 |
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Trasferta intera Italia 2/3 (giornaliera) |
€ 51,65 |
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Trasferta intera Italia 1/3 (giornaliera) |
€ 25,82 |
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Indennità trasferimento Italia |
€ 1.549,37 |
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Indennità trasferimento estero |
€ 4.648,11 |
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Azioni offerte ai dipendenti |
€ 2.065,83 |
Con particolare riferimento ai fringe benefit, la legge di Bilancio 2025 ha previsto e confermato fino al 2027, che, in deroga a quanto disposto dall’art. 51 co. 3 del TUIR, non concorrono a formare il reddito, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo della prima casa:
- entro il limite complessivo di 1.000 euro per tutti i dipendenti;
- entro il limite di 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.
Regolarizzazione Gennaio 2026
I datori di lavoro che, per il mese di gennaio 2026, non hanno potuto applicare i valori contributivi aggiornati possono procedere alla regolarizzazione dei contributi secondo la normativa INPS vigente. Tale regolarizzazione deve essere effettuata senza sanzioni o oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, dunque entro il giorno 16 del mese di aprile p.v.
La regolarizzazione avviene tramite il flusso Uniemens, adeguando le retribuzioni imponibili sulla base dei valori in vigore dal 1° gennaio 2026 e versando i contributi sulle differenze emerse nel mese in cui si effettua l’adeguamento. L’eventuale recupero dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, da restituire al lavoratore, deve essere indicato con le specifiche modalità previste nel flusso Uniemens.
Riferimenti: Circ. Inps 30 gennaio 2026, n. 6
