Rassegna pubblicata il 09/02/2026

RASSEGNA NOTIZIE

6 2026

Articolo n°8

DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVO: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO


Sommario

Si ricorda preliminarmente che la Legge di Bilancio di fine anno 2025 ha introdotto per il periodo di imposta relativo all’anno 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro,

  1. -limitatamente ai dipendenti del settore privato,
  2. -aventi un determinato requisito di reddito,
  3. -e con esclusione dei comparti del turismo, ricettivo e delle terme (normato da un successivo comma dell'art. 1 della Legge di Bilancio),

un’imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (ex legge di riferimento e CCNL), lavoro festivo e lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità (come individuati dai CCNL) e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni (come da CCNL), fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali; il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.

Tanto premesso per consentire ai sostituti d’imposta il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • 1076: Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni;
  • 1610 - Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione; 
  • 1929 -Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1933 - Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione;
  • 1311- Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento.

Si ribadisce quanto già segnalato nella Rassegna Notizie n. 4/2026. In particolare,  si attendono chiarimenti in merito all’operatività della norma, che presenta almeno un profilo di criticità: non è infatti chiaro se il riferimento alle maggiorazioni e alle indennità previste dal CCNL debba intendersi in senso esclusivo, con conseguente inapplicabilità della detassazione alle quote di maggiorazioni o indennità previste dai contratti collettivi territoriali o aziendali, diverse da quelle disciplinate dai CCNL, oppure se la norma di Bilancio 2026 intenda riferire la detassazione esclusivamente alle definizioni di lavoro notturno, festivo o a turni contenute nei CCNL, consentendo che le relative maggiorazioni siano disciplinate anche da contratti collettivi di diverso livello, e non solo dai CCNL.

Riferimenti: Risol. Ag. Entrate 29 gennaio 2026, n. 2/E