Articolo n°9
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA ED ESENZIONE FISCALE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Sommario
Con una recente risposta a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del trattamento fiscale dei contributi per l’assistenza sanitaria integrativa versati dal datore di lavoro in forza delle disposizioni previste a riguardo dal CCNL di settore applicato, in un contesto caratterizzato da rapporti di lavoro non continuativi.
Più precisamente gli istanti riferiscono di versare a favore di una cassa sanitaria, iscritta all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero della Salute, un contributo annuo per ciascun lavoratore che nel corso dell’anno stesso raggiunge una soglia minima di giorni di lavoro. Il versamento avviene in costanza di rapporto di lavoro, con le competenze del mese in cui la soglia viene raggiunta e la copertura sanitaria decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo, anche se in quel momento il lavoratore non è più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, in quanto la particolarità del settore in cui l’istante opera è data dalla discontinuità del rapporto di lavoro; i lavoratori alternano periodi di attività a periodi di riposo, durante i quali il rapporto si estingue, con liquidazione del TFR e delle competenze maturate.
Ciò rappresentato, il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse con finalità esclusivamente assistenziali, nel limite annuo di 3.615,20 euro, anche se, all’inizio della copertura, il rapporto di lavoro non è più in essere.
Al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta favorevole, precisando che la possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura sanitaria non incide in alcun modo sul beneficio fiscale.
