Articolo n°1
CONVERTITO IN LEGGE (CON NOVITA’) IL DECRETO SICUREZZA
Sommario
Si segnala che è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
Di seguito, ripubblichiamo la Rassegna Notizie n. 45/2025, integrata con le novità apportate dalla predetta Legge di conversione, le quali sono state evidenziate in grassetto e in colore rosso. Si segnalano, in particolare, il maggior termine previsto per adempiere alla formazione prevista in tema di sicurezza per i lavoratori occupati nelle imprese turistico – ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le novità nel sistema delle convenzioni di inserimento lavorativo dei soggetti disabili. Infine, viene inserita una specifica sulla decurtazione di punti dalla patente a crediti in presenza di situazioni irregolari.
Come già precisato nella Rassegna n. 45 in questa sede alcuni articoli non verranno analizzati considerata la loro specificità (in quanto relativi, ad esempio, al settore agricolo o alle organizzazioni di volontariato della protezione civile).
Le modifiche introdotte dalla legge di conversione, fatte salve specifiche diverse decorrenze, sono in vigore dal 31 dicembre 2025.
Articolo 1: Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’Inail
A decorrere dal 1° gennaio 2026 l’Inail è autorizzato a:
- effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento antinfortunistico[1] al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi. L’INAIL potrà dunque ricalcolare la contribuzione tenendo conto di nuovi criteri di rischio e delle misure preventive effettivamente adottate. Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l’autorità giudiziaria comunica le sentenze definitive di condanna all’Inail ai fini dell’esclusione del bonus. Si precisa che le modalità di attuazione saranno definite dal Ministero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- effettuare la revisione dei contributi in agricoltura per garantire equilibrio nella gestione tariffaria.
Articolo 1 bis: Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministra zione di alimenti e bevande
In deroga alle disposizioni normative vigenti per i lavoratori occupati nelle imprese turistico – ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande l’assolvimento delle attività di formazione e di eventuale addestramento in materia di sicurezza sul lavoro si possono concludere entro il termine di 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro. In base a quanto disposto dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza invece la formazione e l’eventuale addestramento devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e/o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
Articolo 3: Disposizioni in materia di attività di vigilanza di appalto e subappalto di badge di cantiere e patente a crediti
I controlli (co. 1)
Ai fini del rilascio dell’attestazione che consente l’iscrizione del datore di lavoro nelle liste di conformità INL, si prevede che l’attività dell’Ispettorato si concentri in via prioritaria nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio elevato (che saranno individuati entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto).
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto in esame osserva che, in base a fenomeni riscontrati, “il subappalto, se non adeguatamente monitorato, può favorire fenomeni di dumping contrattuale, mancato rispetto dei contratti collettivi, omissioni contributive” e “inosservanza delle norme di sicurezza”.
Tessera di riconoscimento (co. 2, 3)
Al secondo comma dell’art. 3 – andando ad incidere, ampliandola, sulla normativa esistente - si prevede che al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato – da individuarsi con emanando decreto ministeriale, sentite le parti sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto- i datori di lavoro forniscano la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro dotata di codice univoco anticontraffazione. Tale tessera - utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente - è resa disponibile anche in modalità digitale tramite la piattaforma SIISL[2] (sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa). N.B. per coloro che saranno assunti tramite tale piattaforma la tessera è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro.
Con un ulteriore decreto, sentite le parti sociali e il Garante per la privacy - sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento, le modalità di attuazione di quanto sopra indicato, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.
Patente a crediti – aspetti sanzionatori (co. 4, 5 e 6)
Infine, vengono inserite previsioni maggiormente sanzionatorie per coloro che hanno l’obbligo della patente a crediti ovvero una certificazione, in vigore dal 1° ottobre 2024, rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato territoriale del lavoro, la quale attesta il rispetto degli obblighi previsti dal Testo unico sulla sicurezza. Tale certificazione risulta obbligatoria, per lavoratori autonomi o imprese, qualora si voglia operare nell’ambito di cantieri temporanei o mobili. Si tratta di modifiche all’articolo 27 e all’allegato I bis del citato D.lgs. n. 81/2008.
Alcuni esempi:
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DISCIPLINA VIGENTE |
DISCIPLINA PASSATA |
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in mancanza della patente o del documento equivalente si applica - alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili - una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 12.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida (articolo 3, comma 4, lett. a, numero 3) |
in mancanza della patente o del documento equivalente si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida |
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aumentata la decurtazione fino a 5 crediti per ciascun lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (articolo 3, comma 4, lett. b, numero 1)[3] |
decurtazione di 1, 2 o 3 punti – in relazione alla durata dell’impiego del lavoratore- in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato
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in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero di lavoro irregolare di stranieri, la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza (articolo 3, comma 4, lett. a, numero 1). Tale risultanze devono essere comunicate entro il termine di trenta giorni dall’amministrazione che le ha emanate all’Ispettorato ai fini della decurtazione. |
il punteggio della patente subisce le decurtazioni all’atto di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro. L’articolo 27 comma 7 del D.lgs. 81/2008 specifica che sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione. I provvedimenti definitivi devono essere comunicati entro il termine di 30 giorni all’Ispettorato ai fini della decurtazione. |
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in caso di infortuni da cui derivi la morte o l’inabilità permanente del lavoratore le competenti procure della Repubblica trasmettono all’Ispettorato tutte le informazioni necessarie in modo che quest’ultimo possa procedere con la sospensione cautelare della patente fino a dodici mesi (articolo 3, comma 4, lett. a, numero 2) |
se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Non era disciplinato il ruolo delle procure della Repubblica volto a trasmettere all’Ispettorato tutta la documentazione necessaria |
Da ultimo si rimarca che la notifica preliminare di avvio del cantiere deve contenere l’identificazione, codice fiscale o partita IVA per le imprese già selezionate specificando da ora quelle che operano in regime di subappalto (articolo 4, comma 3, lettera c).
Infine, il Ministero sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative dovrà definire con decreto altri ambiti di attività a cui applicare la patente a crediti (previsione già disciplinata dall’articolo 14 del citato D.lgs. n. 81/2008). Tuttavia, in aggiunta sempre con lo stesso decreto entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della normativa in commento, si andrà ad individuare gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la classificazione adattata dall’Inail con prioritario riferimento a quelle in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.
Articolo 4: Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro
Al fine di aumentare la sicurezza l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato per gli anni 2026, 2027 e 2028 ad assumere più risorse (entro ovviamente un limite di spesa). Parimenti vengono aumentate le Unita anche per l’Arma dei Carabinieri.
Articolo 5: interventi in materia di prevenzione e formazione
L’obbiettivo principale è quello di prevenire eventuali “danni” e per farlo è necessario formare. A tal fine l’Inail:
- a decorrere dal 2026 trasferisce al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35.000.000 di euro destinati al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della salute e sicurezza sul lavoro;
- promuove interventi di prevenzione al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei settori che presentano un’alta incidenza infortunistica (logistica e trasporti);
- incoraggia interventi di sostegno rivolti alle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto e l’adozione di dispositivi di protezione indiatale;
- sostiene campagne informative per la diffusione della cultura della salute e sicurezza a favore delle istituzioni scolastiche;
- programma misure di prevenzione di condotte violente o molestie nei confronti dei lavoratori.
Degna di nota è che anche per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori viene disposto l’aggiornamento periodico (che sarà disciplinato dalla contrattazione collettiva). In precedenza non era inserita questa previsione rivolta alle imprese con meno di 15 lavoratori.
Le competenze acquisite dalle attività di formazione sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore dovrà essere considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza dovranno tenerne conto ai fini della verifica degli obblighi di sicurezza.
Inoltre, entro il 31 dicembre 2026 (in precedenza 31 dicembre 2024) devono essere riviste le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.
Infine, si precisa che gli Organismi paritetici[4] per il tramite dell’Inail comunicano annualmente agli organismi territorialmente competenti, all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’Inail i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
c) al rilascio delle asseverazioni;
d) alle aziende a cui è stata erogata la consulenza e il monitoraggio con esito positiv
La novità è che l’Organismo paritetico può servirsi dell’Inail per disporre dei dati sopra descritti.
Articolo 6: Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere individuati con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza. L’obbiettivo è quello di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa.
Articolo 7: Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
La tutela assicurativa prevista per gli studenti si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dell’abitazione dove si trova lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e viceversa.
Si stabilisce inoltre che le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad alto rischio.
Si noti che si tratta di una norma di interpretazione autentica avente, quindi, effetto retroattivo.
Rispetto alla previsione contenuta nel Decreto Lavoro – D.lgs. n. 48/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023- si specifica che la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali prevista per i settori dell’istruzione e della formazione si applica anche agli infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione dello studente ai luoghi dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro – i precedenti PCTO, percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Articolo 8: Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortuni sul lavoro o per malattie professionali
A decorrere dal 1° gennaio 2026, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, l’INAIL erogherà annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita a superstiti, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività.
L’erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all’INAIL di apposita domanda.
Il beneficio sarà riconosciuto entro un limite di spesa di 26 milioni annui.
Articolo 9: Modifica all’articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 278, in materia di adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogata dall’INAIL
Si ricorda preliminarmente che l’assegno di incollocabilità svolge una funzione sostitutiva dell'avviamento obbligatorio al lavoro nei confronti degli invalidi che hanno perso ogni capacità lavorativa o che, per il grado o la natura dell'invalidità, potrebbero essere nocivi per l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti. In particolare, è un assegno corrisposto mensilmente dall’Inail pagato con la rendita a coloro che:
- hanno una riduzione dell'integrità psicofisica (danno biologico) di grado superiore al 20%;
- hanno un’età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;
- sono riconosciuti incollocabili dall’ITL.
La modifica concerne proprio il secondo punto dove in precedenza il limite di età era 55 anni per uomini e donne.
Articolo 14: Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa
Viene rafforzato notevolmente il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). In particolare;
- a decorrere dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi finanziati con le risorse pubbliche devono rendere disponibile la propria posizione sul SIISL. Lo scopo è quello di porre l’offerta lavorativa a disposizione degli interessati e nel contempo di offrire ai datori di lavoro un ulteriore percorso per far conoscere la propria disponibilità all’inserimento di nuove risorse. Si ricorda che la fruizione dei benefici è condizionata al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza;
- le comunicazioni obbligatorie (assunzione, trasformazione, proroga e cessazione) possono essere effettuate dai datori di lavoro nonché dai soggetti abilitati e autorizzati tramite il sistema SIISL;
- le Agenzie per il Lavoro hanno l’obbligo di pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro gestite. Viene anche data loro la possibilità di accedere, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, alla piattaforma per individuare i candidati idonei alle posizioni pubblicate.
Resta fermo che le modalità attuative saranno adottate entro sessanta giorni dalle entrate in vigore del presente provvedimento.
L’art. 14 è finalizzato a favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell’intervento pubblico.
Articolo 14 bis: Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili
Vengono previste delle modifiche alle norme per il diritto ai lavori dei disabili. In particolare, sono disposte specifiche integrazioni alle convenzioni di inserimento lavorativo (articolo 12 bis, D.lgs. n. 68/1999) e alle convenzioni quadro (articolo 14, D.lgs. n. 276/2003).
Le convenzioni ex articolo 12, lo si ricorda, consistono in accordi che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all’obbligo di assunzione con più di 50 dipendenti (soggetti conferenti), e le cooperative sociali; le imprese sociali ed infine i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione con riserva (soggetti destinatari) finalizzate all’assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro.
Mentre, le convenzioni quadro sono stipulate dai servizi con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali svolgenti attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – e sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Novità:
- la stipula di una convenzione ex art 12 è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 60% della quota di riserva (in precedenza 10%);
- il soggetto destinatario (datore di lavoro) al fine di realizzare la commessa di lavoro può porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione ai sensi della norma in commento, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della convenzione medesima;
- viene ampliata la platea di soggetti ospitanti (sia per le convenzioni ex art. 12 sia per le convenzioni quadro). Più nello specifico, oltre alle cooperative sociali e imprese sociali vengono ricompresi anche gli enti del terzo settore non commerciali e le società di benefit.
Articolo 15: Rafforzamento della cultura di prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
L’Inail unitamente al Ministero del Lavoro deve adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.
L’obbiettivo è quello di promuovere il miglioramento delle condizioni di salute e per farlo le imprese dovranno comunicare- con modalità che saranno successivamente definite- i dati relativi agli eventi segnati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza.
Come specificato nella relazione illustrativa, la disposizione in titolo si inserisce nel quadro delle politiche nazionali di rafforzamento della cultura della prevenzione, e mira a consolidare un sistema di sicurezza partecipato, orientato alla prevenzione proattiva. Il tracciamento dei mancati infortuni consente di trasformare ogni “quasi incidente” in un’occasione di apprendimento e miglioramento continuo, rafforzando la consapevolezza organizzativa e promuovendo ambienti di lavoro più sicuri, efficienti e sostenibili. La relazione illustrativa sottolinea quindi che il tracciamento dei mancati infortuni rappresenta uno strumento di apprendimento organizzativo che consente di individuare tempestivamente criticità operative, carenze procedurali e fattori di rischio, intervenendo in modo preventivo prima che si traducano in incidenti effettivi. [5]
Articolo 17: Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
Viene data sempre maggior attenzione alla prevenzione e alle visite mediche. Nello specifico:
- i controlli sanitari previsti dal Testo Unico sulla sicurezza o/e disposti dal medico competente devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva;
- viene previsto un ulteriore dovere per il medico competente: lo stesso deve fornire informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute;
- la sorveglianza sanitaria che si ricorda è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente e/o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi comprende la visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni. Tale visita è a carico del datore di lavoro;
- la contrattazione collettiva può introdurre misure idonee a sostenere la fruizione di permessi retribuiti per effettuare durante l’orario di lavoro screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.
Le modifiche introdotte dalla legge di conversione, fatte salve specifiche diverse decorrenze, sono in vigore dal 31 dicembre 2025.
[1] Intendendosi per tali le riduzioni del tasso di premio che l’Istituto riconosce alle aziende che hanno un basso indice infortunistico calcolato sulla base del rapporto tra il numero di infortuni e malattie professionali rispetto al numero di lavoratori – anno, cosi’ Dossier Senato 4.11.2025, A.S. n. 1706.
[2] Tale piattaforma consente di navigare tra le offerte di lavoro e formazione messe a disposizione del sistema.
[3] Le nuove decurtazioni si applicano agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026, come specificato dal comma 5 dell’articolo 3 del decreto in esame.
[4] Si tratta di organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici e lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro – così come disposto dall’articolo 2 del D.lgs. n. 81/2008.
[5] Dossier Senato 4.11.2025, A.S. n. 1706.
