Articolo n°3
CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2025 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Sommario
L'Inps, come di consueto ogni fine d'anno, fornisce indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2025, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
Le operazioni di conguaglio previdenziale risultano, nel loro impianto generale, sostanzialmente confermate rispetto alle regole tecniche consolidate e già note agli operatori.
Resta tuttavia necessario tenere conto delle innovazioni normative intervenute nel corso del 2025 che incidono su specifiche fattispecie reddituali e contributive – ad esempio in materia di fringe benefit, mance nel settore turistico-ricettivo e della ristorazione, prestiti ai dipendenti e aggiornamento dei parametri economici di riferimento – e che richiedono un’attenta verifica in sede di conguaglio di fine anno.
A seguire vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
- elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, D.M. 7.10.1993);
- massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- contributo aggiuntivo IVS dell’1%, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
- conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- fringe benefit: esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2025 ai sensi dell’articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, anche legge di Bilancio 2025), e dell’articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, anche TUIR);
- mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- auto aziendali a uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.
Inoltre, si riepilogano le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens (oltre che per la gestione pubblica et al.).
Rimandando alla lettura integrale della circolare con riferimento ai punti che precedono, per quanto concerne il termine per l’effettuazione del conguaglio vale quanto segue:
- I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2025” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2026), anche con quella di competenza di “gennaio 2026” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2026).
- Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2026” (scadenza di pagamento 16 marzo 2026), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2026.
Riferimenti: Circ. Inps 30 dicembre 2025, n. 156
