Rassegna pubblicata il 12/01/2026

RASSEGNA NOTIZIE

2 2026

Articolo n°5

NUOVO SAGGIO DI INTERESSE LEGALE PER IL 2026: RIFLESSI SU SANZIONI INPS E SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI


Sommario

Come riportato nella Rassegna Notizie n. 51/2025, la misura del tasso degli interessi legali (di cui all’articolo 1284 del codice civile), a decorrere dal 1° gennaio 2026, è pari al 1,60% in ragione d'anno (secondo quanto previsto dal D.M. 10.12.2025).

Ora l’Inps precisa quali sono i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

  1. La misura dell’1,60% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2026. Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze
  2. La medesima misura trova applicazione anche con riguardo alla seguente ipotesi (art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000, norma così vigente a decorrere dal 1° settembre 2024): in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c., a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.

Si rammenta che fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

Inoltre, il decreto ministeriale in oggetto stabilisce che la misura dell’interesse dell’1,60%, con riferimento alle prestazioni pensionistiche, di fine servizio e di fine rapporto, si applica alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Riferimenti: Circ. Inps 30 dicembre 2025, n. 157