Articolo n°4
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO AI COMPARTI PRODUTTIVI IN CRISI: PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE
Sommario
Al fine di garantire un sostegno ai lavoratori assunti in settori caratterizzati da una forte crisi industriale, il D.l. 26 giugno 2025, n.92 riporta diverse misure a sostegno di imprese e lavoratori di seguito esaminate. Il testo del decreto, in vigore dal 27 giugno 2025, è in corso di esame alla Camera presso le Commissioni interessate ai fini della sua conversione in legge.
- Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa: i datori di imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27, D.l 22 giugno 2012, n.83, che, nell’annualità 2025, richiedono e ottengono l’autorizzazione alla CIGS, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale prevista dal D.lgs. n. 148/2015. Resta inteso che l’esonero non spetta, ovvero si interrompe, qualora il datore attivi, durante il periodo di cassa integrazione straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo.
- Trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga per i gruppi di imprese: il decreto prevede una deroga alla durata massima prevista per i trattamenti di integrazione salariale, nonché a quella prevista per le integrazioni straordinarie. Nello specifico, possono essere autorizzati ulteriori periodi di integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027 per le imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a 1.000 impiegati sul territorio italiano, che alla data del 27 giugno abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, nonché con il Ministero del lavoro e delle imprese e del Made in Italy, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione. Inoltre, fermo restando la predetta deroga, per i lavoratori interessati, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.
- Ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria in caso di cessione dell’attività con possibilità di riassorbimento occupazionale: per l’anno 2025 può essere autorizzato, previo accordo con il Ministero del lavoro, un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non prorogabile, qualora all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell’attività, con conseguente probabile riassorbimento occupazionale dei lavoratori in esubero. Resta inteso che il lavoratore decade dal beneficio qualora:
- rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
- non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
Entrambe le predette condizioni sono valevoli laddove i corsi di formazione, ovvero il luogo di lavoro, non distino più di 50 chilometri dalla residenza, o comunque siano raggiungibili mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
- Ulteriore periodo di CIG in deroga per le aziende della moda: come riportato nella Rassegna Notizie n.1/2025, il D.l. n. 160/2024, ha previsto per l’anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nel settore conciario, nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessi della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al predetto decreto e dal codice ATECO 25.62.00, un’integrazione al reddito pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. La richiesta era consentita per un periodo massimo di dodici settimane sino al 31 gennaio 2025. Ciò premesso, il decreto in esame riconosce un ulteriore periodo di dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 nel limite di spesa pari a 36,8 milioni.
Riferimenti: D.L. 26 giugno 2025, n.92
