Articolo n°3
IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2025 L’ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA: L'INPS ILLUSTRA LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Sommario
Dal 1° luglio 2025 è in vigore l’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale; l’Accordo ha lo scopo di coordinare le legislazioni in materia di sicurezza sociale dei due Stati contraenti, al fine di garantire la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale. L’Accordo sancisce altresì il principio della parità di trattamento delle persone assicurate o ammesse ai benefici previsti in base alle legislazioni di sicurezza sociale degli Stati firmatari. Con circolare di pari data, l’Inps ha illustrato le disposizioni in materia di sicurezza sociale contenute nell’Accordo. Di seguito una sintesi dei contenuti.
Campo di applicazione
Il campo di applicazione dell’Accordo ricomprende, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana: l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti; le gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti); la gestione separata dell’assicurazione generale obbligatoria; i regimi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, inclusa la Gestione pubblica; l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria; l’assicurazione per l’indennità di malattia, compresa la tubercolosi e la maternità.
Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale albanese, l’Accordo si applica: all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; all’assicurazione per l’indennità di malattia e maternità; all’assicurazione contro la disoccupazione.
L’Accordo si applica alle persone, a prescindere dalla loro cittadinanza, che sono o sono state soggette alla legislazione di una o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, e ai rifugiati e agli apolidi, nonché ai loro familiari e superstiti.
Distacco di personale
Con particolare riferimento al distacco di personale, l’Accordo dispone che il lavoratore dipendente da una impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato, resta soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la durata del distacco non superi il periodo di 24 mesi. L’Accordo prevede la possibilità di applicare l’istituto del distacco anche al lavoratore autonomo.
Nei casi di distacco dall’Italia all’Albania, qualora il lavoratore, in deroga al principio della territorialità della legislazione applicabile, voglia rimanere assoggettato all’assicurazione italiana, le Strutture territorialmente competenti dell’INPS, previa valutazione della sussistenza di tutti i requisiti e condizioni, devono, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, rilasciare il certificato di copertura contributiva tramite l’apposito modello “IT/AL 101”. Una copia del predetto certificato deve essere rilasciata al datore di lavoro o, nel caso di lavoro autonomo, alla persona interessata. Una ulteriore copia deve essere, inoltre, trasmessa all'Organismo di collegamento dell’Albania. I certificati di copertura devono essere richiesti prima dell'inizio della loro validità in relazione ai periodi certificati. Tuttavia, in caso di mancato rilascio del relativo certificato di copertura nei tempi previsti, in circostanze eccezionali e debitamente motivate, la relativa richiesta può essere presa in considerazione purché pervenga entro il periodo di validità specificato nel certificato di copertura.
Riferimenti: Circ. Inps 1° luglio 2025, n. 106
