Articolo n°13
AG. ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE DA APPLICARE ALL'INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO ANCHE PER LA GESTIONE PUBBLICA
Sommario
L'Istante chiede se il beneficio fiscale introdotto dalle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, ovvero la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo si estenda anche ai lavoratori dipendenti iscritti "all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti” e alle “forme sostitutive della medesima” e non anche alle forme “esclusive della medesima”.
Nello specifico si tratta dei dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica, in quanto forma esclusiva dell'AGO.
In applicazione delle disposizioni previste, dunque, i lavoratori dipendenti iscritti alla predetta assicurazione generale obbligatoria (AGO) o “alle forme sostitutive ed esclusive della medesima” che, al 31 dicembre 2025, possiedono i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato flessibile oppure al trattamento di pensione anticipata possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Va rilevato, al riguardo, che il citato articolo 51, comma 2, lettera i bis), del TUIR riguarda solo i lavoratori dipendenti iscritti “all'AGO e alle sue forme sostitutive” e non anche i lavoratori iscritti alle forme ''esclusive'' con la conseguenza che restano esclusi da tale disposizione i lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, in quanto forma esclusiva dell'AGO.
D’altro canto l’Agenzia delle entrate conclude affermando che la finalità agevolativa (incentivante) della disposizione richiamata sarebbe in parte vanificata laddove la possibilità di rinuncia all'accredito contributivo anche per gli iscritti alle forme ''esclusive'' dell'AGO non fosse accompagnata dall'esclusione dalla tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della predetta rinuncia.
Pertanto ritiene che il regime di non imponibilità di cui all'articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ''esclusive'' di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all'accredito contributivo.
Riferimenti: Risol. Ag. Entrate 30 giugno 2025, n. 45.
