Articolo n°1


DECRETO FISCALE 2025: TRACCIABILITÀ SOLO IN ITALIA PER TRASFERTE E RIMBORSI SPESE DEI LAVORATORI
Sommario
E’ stato pubblicato, nella serie generale n. 138 della Gazzetta Ufficiale n. del 17 giugno 2025, il nuovo decreto fiscale (D.l. n. 84/2025), contenente disposizioni urgenti in materia fiscale.
Il Decreto, entrato in vigore dal 18 giugno, si compone di sedici articoli che intervengono su vari ambiti del sistema tributario, coinvolgendo un po’ tutte le categorie di contribuenti, dalle imprese ai lavoratori, agli enti non profit, alle Pa.
Tra le novità di maggiore interesse spicca la modifica al trattamento fiscale della tracciabilità delle spese di trasferta dei lavoratori dipendenti.
Infatti la nuova norma, tenendo conto delle difficoltà pratiche che possono sorgere nell’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili in alcuni Paesi esteri, circoscrive i nuovi vincoli sulla tracciabilità delle spese sostenute dal dipendente per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea e poi rimborsate dal datore esclusivamente alle spese effettuate sul territorio italiano.
Questo criterio semplificato è stato esteso anche al tema della deducibilità ai fini fiscali delle spese sostenute dalle imprese, mediante una modifica all’articolo 95 del TUIR.
LE NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2025 DELLA LEGGE DI BILANCIO
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024 commentata in Rassegna n. 5/2025) al fine di contrastare l’evasione fiscale, ha previsto l’obbligo di tracciamento di alcune spese sostenute per le trasferte/missioni dai lavoratori dipendenti. La stretta del Governo sul tema si riflette anche sulla deducibilità delle predette spese sul reddito d’impresa.
Infatti, a decorrere dal 2025, i lavoratori dipendenti inviati in trasferta, al fine di non subire ritenute previdenziali e fiscali sulle spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC, ecc), devono provvedere al pagamento delle predette spese con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento che consentono la tracciabilità, ovvero carta di credito o debito, carte prepagate, assegni bancari o circolari. In tal caso, il rimborso erogato dal datore ai dipendenti per le trasferte sostenute è una somma netta, non soggetta ad alcuna ritenuta di legge.
Ciò implica che, il pagamento delle predette spese da parte dei dipendenti mediante sistemi non tracciabili (es. contanti), consente il rimborso delle stesse da parte del datore, ma tali somme saranno soggette a contributi e imposte. Pertanto, in tal caso i dipendenti, scontano le ritenute di legge e non beneficiano dell’esenzione prevista dal TUIR.
Si ricorda che la norma nulla precisa in merito alle ulteriori spese, anche non documentabili, sostenute dai dipendenti, quali ad esempio lavanderia, telefono, parcheggio, ecc.
Pertanto, attendiamo ancora i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in relazione a tal ultime spese.
Tali novità impattano anche sulla deducibilità delle spese dal reddito d’impresa. Nello specifico, dal 2025, per poter fruire della deducibilità, le spese di vitto e di alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti, devono essere sostenute mediante i sistemi di pagamento tracciabili sopra menzionati.
LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE 2025
Con il decreto Fiscale 2025 in commento si interviene sul trattamento fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute dal lavoratore dipendente in occasione delle trasferte o missioni, per limitare l’ambito di applicazione del requisito della tracciabilità dei pagamenti, alle spese sostenute nel territorio dello Stato.
La nuova formulazione dell’art. 51 comma 5, 5° periodo è pertanto la seguente.
“I rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all' art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2025 l’obbligo di pagamento con strumenti tracciato ai fini dell’esenzione fiscale e previdenziale per il lavoratore delle spese sostenute per vitto, alloggio viaggio e trasporto trova applicazione per le trasferte effettuate entro il territorio nazionale.
Per le trasferte all’estero, l’esenzione sarà riconosciuta anche in caso di pagamento in contanti fermo restando l’obbligo del lavoratore di documentare le spese sostenute.
Da ultimo ci teniamo a precisare che il decreto potrebbe subire delle modifiche in sede di conversione in Legge .
Le ulteriori novità contenute nel decreto fiscale 2025 saranno commentate nel prossimo numero della Rassegna Notizie.
Riferimenti: D.L. n. 84/2025