Articolo n°7
NUOVO REGIME IMPATRIATI: ULTERIORI CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
Sommario
L’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare il tema dello speciale regime impatriati in vigore a far data dal 2024, rispondendo ad una istanza di interpello.
Nel caso in esame, l'Istante dichiara:
- di essere cittadino italiano residente all'estero da dicembre 2020 a dicembre 2024
- di lavorare all'estero da dicembre 2020 con regolare iscrizione all'AIRE
- di avere una laurea triennale in Management conseguita presso un'università italiana e una laurea specialistica in Finanza conseguita all'estero
- di avere un'impegnativa firmata con un nuovo datore di lavoro in base alla quale è previsto il rientro in Italia per lavorare con contratto a tempo indeterminato a partire da aprile 2025, con la qualifica di Quadro di secondo livello
- che, prima di iniziare il nuovo lavoro, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 avrebbe lavorato per l'attuale datore di lavoro o come frontaliere oppure in smart working in Italia.
Ciò posto, l'Istante chiede se:
- possiede i «requisiti di lavoro di elevata qualificazione o specializzazione richiesti dalla disposizione di legge per lavoratori impatriati»
- può applicare il nuovo regime impatriati in vigore dal 2024 con riferimento ai redditi derivanti dall'attività che svolgerà in Italia a partire da aprile 2025 con il nuovo datore di lavoro.
Con riferimento al primo quesito, l'Agenzia delle Entrate ribadisce, come di recente fatto in risposta ad altre istanze di interpello, che devono considerarsi inammissibili le istanze con le quali viene richiesta la valutazione dei titoli di elevata qualificazione e specializzazione previsti dal nuovo regime in quanto questa non è una materia rientrante nell'area degli interpelli.
Con riferimento al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate specifica che, ai fini dell'applicazione del nuovo regime, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento ''funzionale'' tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio di un'attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia, diversamente da quanto chiarito con riferimento al previgente ''regime speciale per lavoratori impatriati''.
Non è necessario, dunque, che al rientro in Italia sussistano i requisiti previsti dalla norma, potendo gli stessi maturare anche successivamente. In tal caso -specifica l'Agenzia- il contribuente potrà applicare il nuovo regime al ricorrere dei predetti requisiti per i residui periodi d'imposta di fruizione dell'agevolazione, che si applica per ciascun periodo d'imposta in cui i requisiti sussistono.
Ne consegue che, nel caso in esame, l'Istante non può fruire del nuovo regime con riferimento ai redditi derivanti dall'attività svolta per i primi tre mesi del 2025, alle dipendenze del medesimo datore di lavoro per il quale è stato impiegato all'estero atteso che, in tal caso, per espressa previsione normativa, il periodo minimo di permanenza all'estero è di sei periodi d'imposta.
Inoltre, il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa, in qualità di ''frontaliere'', non sarebbe agevolabile in quanto prodotto all'estero sulla base della cd. ''lettura a specchio'' dei criteri di collegamento enunciati dall'articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Ciò posto, l'Istante, che dichiara di essere stato fiscalmente residente all'estero per quattro periodi d'imposta, potrà accedere al nuovo regime in relazione al reddito di lavoro dipendente derivante dal lavoro svolto in Italia alle dipendenze del nuovo datore di lavoro a partire da aprile 2025, trattandosi di un reddito prodotto in Italia alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello per il quale era stato impiegato prima del rientro in Italia e risultando altresì integrato il requisito minimo di permanenza all'estero di tre periodi d'imposta.
Riferimenti: Interpello Ag. Entrate 6 marzo 2025, n. 66
