Rassegna pubblicata il 31/03/2025

RASSEGNA NOTIZIE

15 2025

Articolo n°2

INPS: CONTRIBUTO ADDIZIONALE CONTRATTI A TERMINE LAVORATORI EXTRA NON DOVUTO ANCHE PER MENSE E RISTORAZIONE COLLETTIVA


Sommario

Con recente messaggio l’Inps ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla disapplicazione del contributo addizionale NASpI nel caso di contratti a termine stipulati con i c.d. lavoratori extra, per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Più precisamente l’Inps, con il messaggio qui in commento, ha specificato che le attività dei settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi” riportate al paragrafo 1.4.1 della circolare n. 91 del 4 agosto 2020, per le quali trova applicazione la disciplina in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono essere integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva”con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05e del“catering”con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05.

Tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del “Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi” e non risultano dagli stessi esclusi nell’applicazione del c.d. lavoro extra.

Pertanto, per i periodi di paga da gennaio 2020 a marzo 2025, i datori di lavoro che hanno versato sia il contributo addizionale NASpI che gli incrementi previsti per eventuali rinnovi, possono recuperare detta contribuzione utilizzando in Uniemens (di competenza di aprile, maggio e giugno 2025) il codice causale di nuova istituzione “L810”, avente il significato di “Recupero contributo addizionale art. 2, co. 30 L.92/2012”.

Riferimenti: Msg. Inps 14 marzo 2025, n. 913