Rassegna pubblicata il 31/03/2025

RASSEGNA NOTIZIE

15 2025

Articolo n°6

AGENZIA DELLE ENTRATE: NO ALL’ESENZIONE PER GLI MBO CONVERTITI IN WELFARE SENZA LE CONDIZIONI DEL PREMIO DI RISULTATO DETASSATO


Sommario

L’Agenzia delle Entrate rispondendo a una istanza di interpello proposto da una società operante nel settore energetico ("ALFA"), fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di escludere da tassazione la quota di retribuzione variabile (MBO) convertita in welfare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 (lett. a), f), f-bis), f-ter), d-bis)) e comma 3, ultima parte, del TUIR.

In particolare  la Società istante chiedeva se fosse possibile non assoggettare a tassazione alcune poste di welfare (come fondi pensione, spese educative, assistenza, trasporto pubblico e buoni acquisto), quando i premi MBO legati a obiettivi collettivi/aziendali vengono convertiti dai dipendenti in prestazioni di welfare, anche in assenza di accordi di secondo livello.

Soluzione prospettata dalla società istante:

  • Ritiene che la quota di MBO riferibile a obiettivi collettivi e destinati a categorie di lavoratori possa godere dell’esenzione fiscale se convertita in welfare.
  • Intende comunque assoggettare a tassazione ordinaria la parte di MBO legata a obiettivi individuali.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate:

L’Agenzia nega la possibilità di applicare l’esenzione prevista dall’art. 51, commi 2 e 3 TUIR alla fattispecie descritta, sulla base delle seguenti motivazioni:

  1. Principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente: tutto ciò che il dipendente percepisce in relazione al lavoro (in denaro o in natura) è, salvo eccezioni tassative, imponibile e concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente.
  2. Condizioni per la detassazione dei benefit ex art. 51 Tuir:
    • I benefit devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee (non identificati individualmente sulla base della performance).
    • I benefit possono essere erogati in esenzione solo se in sostituzione di premi di risultato agevolati ex art. 1, commi 182-190, Legge n. 208/2015, erogati in base a contrattazione di secondo livello.
  3. Il piano MBO di ALFA non rientra nel regime agevolato:
    • I destinatari del piano (Quadri al 61% e Impiegati al 3%) sono selezionati in base a criteri soggettivi e individuali.
    • L’erogazione ha una finalità premiale e incentivante, non collettiva o generalizzata, quindi non soddisfa i requisiti per la non imponibilità.
    • Manca una base di contrattazione collettiva che consenta la conversione in welfare dei premi ex comma 182.

L’Agenzia conclude che non è applicabile l’esclusione dal reddito prevista dai commi 2 e 3 dell’art. 51 TUIR ai premi MBO convertiti in welfare come descritti, in quanto la fattispecie non ricade tra quelle previste dalla normativa agevolativa. Ogni somma erogata nel contesto di tale sistema deve dunque essere assoggettata a tassazione ordinaria come reddito da lavoro dipendente.

Riferimenti:Risposta Ag. Entrate 20 marzo 2025, n. 77