Rassegna pubblicata il 21/10/2024

RASSEGNA NOTIZIE

39 2024

Articolo n°2

INAIL: PUBBLICATA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL NUOVO REGIME DELLE SANZIONI CIVILI PER OMISSIONI E EVASIONI CONTRIBUTIVE


Sommario

L’Inail, a seguito della pubblicazione della Circolare n. 28/2024 commentata nella Rassegna Notizie n. 36/2024, ritorna sul tema delle modifiche al regime sanzionatorio operative dal 1° settembre 2024 introdotte dall’articolo 30 del Decreto legge n. 19/2024 (Decreto PNRR) convertito in legge n. 56/2024 e fornisce ulteriori informazioni di dettaglio rispetto a quanto esplicitato nella circolare precedente.

In particolare, si sofferma sulle differenze rispetto alla normativa passata analizzando la decorrenza dell’applicazione del nuovo regime. Si precisa altresì che sono fatte salve le disposizioni che prevendono l’applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente.

Si sottolinea, anche se già ribadito in premessa, che la nuova disciplina trova applicazione ai premi richiesti con provvedimenti aventi scadenza pari o superiore al 1° settembre 2024

Inoltre, si ricorda che le modifiche al citato Decreto legge sono operative con riferimento a quattro violazioni:

  1. Omissione contributiva;
  2. Evasione contributiva;
  3. Situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive;
  4. Mancato o ritardato pagamento derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Analizziamole singolarmente:

 

  • OMISSIONE CONTRIBUTIVA (Articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000)

Prima

Dopo

Sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali

 

 

Sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali. Se il pagamento è effettuato entro 120 giorni, in un’unica soluzione[1], spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione (5,5 punti percentuali) NON trova applicazione. Trascorso il termine di 120 giorni, le sanzioni vengono calcolate in misura ordinaria.

N.B. La sanzione non può comunque essere superiore al 40% dei contributi o premi omessi

N.B. La sanzione non può comunque essere superiore al 40% dei contributi o premi omessi.

 

Invariato, rispetto al passato, quanto segue:

a) il calcolo dei giorni di ritardo: le sanzioni civili sono calcolate a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale fino a quello dell’effettivo pagamento;

b) dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, sono dovuti sul debito contributivo residuo gli interessi nella misura degli interessi di mora (ex art. 30, D.P.R. n. 602/73).

Nel caso in cui il debitore non provveda spontaneamente al pagamento del premio e si debbano attivare le procedure di riscossione coattiva, la sanzione civile è calcolata fino alla data di iscrizione a ruolo. Dopo la consegna dei ruoli all’agente della riscossione, la sanzione /o gli interessi di mora sono conteggiati da quest’ultimo.

Infine, le scadenze per il pagamento dei premi assicurativi sono predeterminate dalla legge oppure indicate nel certificato di assicurazione e di variazione e/o nella richiesta di pagamento relativa ai premi speciali unitari diversi da quelli artigiani.

Si rimanda alla nota in commento per verificare gli eventuali termini di pagamento[2].

 

  • EVASIONE CONTRIBUTIVA (Articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000)

Prima

Dopo

1.       Sanzione civile pari al 30% dei contributi evasi;

2.       Se il datore di lavoro -prima di accertamenti o contestazioni - e comunque entro 12 mesi dalla naturale scadenza prevista per il pagamento:

·         presenti la denuncia contributiva;

·         effettui il pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia,

la sanzione è pari a quella prevista per l’omissione, ovvero TUR maggiorato di 5,5 %.

 

1.       Sanzione civile pari al 30% dei contributi evasi se l’adempimento spontaneo avviene oltre 12 mesi dalla naturale scadenza;

2.       Se il datore di lavoro -prima di accertamenti o contestazioni - e comunque entro 12 mesi dalla scadenza del pagamento:

    • presenti la denuncia contributiva;
    • effettui il pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia,

la sanzione è pari a quella prevista per l’omissione, ovvero TUR + 5,5%. Se il pagamento viene effettuato tra il 31° e il 90° giorno dalla presentazione della denuncia, il TUR maggiorato di 7,5 %. Se il pagamento avviene oltre il 90° giorno si applica la sanzione di cui al punto 1).

 

N.B. La sanzione di cui al punto 1) non può comunque essere superiore al 60% dei contributi o premi omessi.

Mentre la sanzione di cui al punto 2) non può comunque essere superiore al 40% dei contributi o premi omessi.

 

N.B. La sanzione di cui al punto 1) non può comunque essere superiore al 60% dei contributi o premi omessi.

Mentre la sanzione di cui al punto 2) non può comunque essere superiore al 40% dei contributi o premi omessi.

 

 

N.B. nei casi di spontanea regolarizzazione, in considerazione della modalità di determinazione dei premi per l’assicurazione obbligatoria, l’esatta quantificazione dei premi dovuti a seguito di denuncia di iscrizione o di variazione è sempre demandata alle sedi Inail.

Si precisa altresì che il pagamento in questo caso può avvenire in forma rateale. La misura agevolata delle sanzioni civili spetta purchè entro i termini previsti (entro trenta o novanta giorni) si proceda al versamento della prima rata.  

Inoltre, le sanzioni civili sono rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva.

  • ACCERTAMENTI DEGLI ENTI IMPOSITORI (Articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388/2000)

Prima

Dopo

Non era presente alcun trattamento di miglior favore per il celere adempimento da parte del contribuente a seguito della ricezione di un avviso bonario

 

In caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, se il pagamento avviene, in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione si è soggetti a una sanzione pari al 50 % di quella prevista per omissione o evasione.

•       Omissione: 50 % del TUR maggiorato di 5,5%

•       Evasione: 15% (in luogo del 30%)

 

 

N.B. In considerazione della specificità delle modalità di determinazione dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che richiede sempre l’intervento delle Sedi Inail per l’esatta quantificazione dei premi dovuti (anche nel caso di verifiche ispettive), il termine utile entro cui effettuare il pagamento per usufruire dell’applicazione della riduzione del 50 per cento della sanzione civile per omissione o evasione è indicato dall’Istituto nel certificato di assicurazione o variazione nel rispetto dei trenta giorni stabilito dalla legge.

Si precisa altresi che il pagamento anche in questo caso può avvenire in forma rateale. La misura agevolata delle sanzioni civili spetta purchè entro i termini previsti (entro trenta o novanta giorni) si proceda al versamento della prima rata.  

Inoltre, le sanzioni civili sono rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva[3].

Infine, con riferimento alle tre tipologie di fattispecie elencate in precedenza si precisa che la puntuale quantificazione delle sanzioni civili non può essere determinata preventivamente con esattezza con il certificato di assicurazione o variazione. A tal fine, l’Istituto effettua le dovute verifiche e provvede a ricalcolare eventuali differenze. Al certificato di assicurazione o variazione, con cui viene richiesto il pagamento dei premi e delle sanzioni calcolate fino a una data, segue quindi un secondo provvedimento con il quale viene richiesta l’eventuale differenza della sanzione civile con l’integrazione dei giorni fino alla data di effettivo pagamento del premio.

 

  • OMISSIONI DERIVANTI DA INCERTEZZE CONNESSE A CONTRASTANTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI (Articolo 116, comma 10), della legge n. 388/2000)

Prima

Dopo

Sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali se il versamento dei contributi o premi è effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori

Pagamento dei soli interessi legali, attualmente pari al 2,50% se il versamento dei contributi o premi è effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori

 

E’ stato, inoltre, previsto che la riduzione delle sanzioni civili fino al tasso degli interessi legali, previo apposito decreto ministeriale, è applicabile in caso di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi[4] che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.

 

Da ultimo l’Istituto rende disponibile una tabella che riportiamo di seguito in quanto molto esplicativa sull’argomento:

Condotta

Data pagamento

Misura sanzione

Condizioni

Omissione

Entro 120 giorni dalla scadenza in un'unica soluzione

Sanzione civile, in ragione, d’anno pari al tasso ufficiale di riferimento con tetto del 40 per cento

 

Oltre 120 giorni dalla scadenza

Sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP) maggiorato di 5,5 punti con tetto del 40 per cento

 

Spontanea

regolarizzazione

entro 12 mesi

Entro il termine fissato dall’Istituto, in unica soluzione o con pagamento rateale

Sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento (ORP) maggiorato di 5,5 punti con tetto del 40 per cento

Subordinata al versamento della prima rata

Entro 60 giorni dal termine fissato dall’Istituto, in unica

soluzione o con pagamento rateale

Sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento (ORP) maggiorato di 7,5 punti con tetto del 40 per cento

Subordinata al versamento della prima rata

Evasione

 

Sanzione civile, in ragione

d’anno, pari al 30 per cento,

con tetto del 60 per centro

 

Situazione debitoria rilevata d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive

Entro il termine fissato dall’Istituto, in unica soluzione o con pagamento rateale

In caso di omissione, sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP) con tetto del 40 per cento ridotta al 50 per cento

Subordinata al versamento della prima rata

Entro il termine fissato dall’Istituto, in unica soluzione o con pagamento rateale

In caso di evasione, sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, con tetto del 60 per cento ridotta al 50 per cento

Subordinata al versamento della prima rata

Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze

Entro il termine fissato dall’Istituto

Interessi legali

 

 

Riferimenti: Circ. Inail 10 ottobre 2024, n. 31

 

[1] Il pagamento si intende in unica soluzione anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma sempre entro il limite di 120 giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta.

[2] Per quanto concerne le SCADENZE di pagamento dei premi assicurativi, si ricorda che sono fissate per legge (ad es. nel caso di autoliquidazione annuale e dei premi relativi alla somministrazione) oppure sono indicate nel certificato di assicurazione/variazione o nella richiesta di pagamento relative ai premi speciali unitari diversi da quelli artigiani:

  • Autoliquidazione annuale dei premi: 16 febbraio pagamento in un’unica soluzione e/o versamento della prima rata (le rate successive alla prima hanno scadenza legale 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre);
  • Cessazione di codice ditta: il termine di pagamento dell’eventuale conguaglio dovuto all’Inail è fissato al 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata; entro la stessa scadenza deve essere inviata la dichiarazione delle retribuzioni del periodo dal 1° gennaio dell’anno alla data di cessazione6 relative ai dipendenti e ai soggetti assimilati;
  • Premi trimestrali per lavoratori con contratto di somministrazione: devono essere versati entro il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre, rispettivamente per i trimestri ottobre-dicembre, gennaio-marzo, aprile-giugno e luglio settembre; entro le stesse scadenze devono essere comunicate le retribuzioni corrisposte ai lavoratori con contratto di somministrazione.

In questi tre casi si verifica la fattispecie di omissione  se sono state regolarmente trasmesse entro il termine stabilito le dichiarazioni delle retribuzioni e i premi dovuti non sono versati alle scadenze prefissate.

Inoltre,

- se la dichiarazione delle retribuzioni è inviata oltre il termine legale ma il premio è stato regolarmente versato nei termini prefissati: si applica la sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, da euro 129 a euro 775;

-se il premio non è versato alla scadenza prefissata, il mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro il termine stabilito configura evasione contributiva, con conseguente applicazione della sanzione civile per evasione;

-i premi speciali unitari della gestione RX e sostanze radioattive, i premi speciali per gli alunni/studenti delle scuole private e quelli per i pescatori autonomi della piccola pesca sono richiesti dall’Inail con apposita comunicazione in cui è indicato il termine di pagamento, analogamente ai premi richiesti con il certificato di assicurazione e con il certificato di variazione.

[3] Non essendo stata prevista la revoca della rateazione accordata, l’Istituto provvede a notificare all’interessato un nuovo piano di ammortamento con il quale le rate a scadere sono ricalcolate computando il differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili nella misura ordinaria.

[4] Stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.