Rassegna pubblicata il 30/09/2024

RASSEGNA NOTIZIE

36 2024

Articolo n°3

PATENTE A CREDITI: PUBBLICATE LE ISTRUZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO E LE PRIME INDICAZIONI DELL’ISPETTORATO


Sommario

Come riportato nella Rassegna Notizie n.19/2024, il D.L. n. 19/2024, c.d. “PNRR 4”, convertito in Legge 29 aprile 2024, n.56, ha introdotto la patente a crediti, ovvero una certificazione, in vigore dal 1° ottobre 2024,  rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato territoriale del lavoro, la quale attesta il rispetto degli obblighi previsti dal Testo unico sulla sicurezza. Tale certificazione risulta obbligatoria, per lavoratori autonomi o imprese, qualora si voglia operare nell’ambito di cantieri temporanei o mobili.

È opportuno ricordare che, con il termine “cantieri temporanei o mobili” si intende un qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civili, come ad esempio lavori di costruzione, manutenzione, smantellamento, ovvero di trasformazione di opere fisse, nonché gli scavi ed il montaggio di elementi prefabbricati.

Ciò premesso, il D.M 18 settembre 2024, n.132 e la Circolare dell’INL del 23 settembre 2024, n. 4, pubblicati a pochi giorni di distanza, hanno fornito le prime indicazioni in merito alla patente e alle modalità di presentazione della domanda per il suo conseguimento.

Preliminarmente, è opportuno individuare l’ambito di applicazione della certificazione in esame.

Infatti, come anticipato, al fine dell’esercizio della propria attività, sono obbligati al possesso della predetta certificazione i lavoratori autonomi e le imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett a) del D.lgs. 81/2008 (Testo unico della sicurezza), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Esclusi sono anche i soggetti in possesso di attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza (l’attestazione SOA consiste in un documento [obbligatorio] che attesta la capacità tecnica, organizzativa e finanziaria di un’impresa di partecipare a gare d’appalto pubbliche per lavori, servizi e forniture; in altre parole, si tratta di una sorta di certificazione che garantisce la qualità e l’affidabilità dell’azienda. Essa viene rilasciata da enti privati accreditati dall’ANAC  -Autorità Nazionale Anticorruzione- ed attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di contratti pubblici).

Pertanto, come chiarito dalla Circolare dell’INL, sono tenuti al possesso della patente le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi, ivi incluse le imprese individuali senza lavoratori, che operano fisicamente nei cantieri, restando esclusi, come detto, i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti, geometri, ecc). Tali lavoratori, nelle more del rilascio della patente possono comunque svolgere la loro attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.

I soggetti di cui sopra, ovvero il rappresentante legale, nonché i professionisti di cui all’articolo 1 della legge 12/1979 (es. consulenti del lavoro, commercialisti et al.) muniti di apposita delega scritta, possono presentare, telematicamente, apposita domanda sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, attivo a partire dal 1° ottobre, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

  1. Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n.81/2008;
  3. Possesso del DURC in corso di validità;
  4. Possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa;
  5. Possesso del DURF, nei casi previsti dalla normativa;
  6. Avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre i restanti requisiti mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

I predetti requisiti non sono necessariamente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, come dimostrano i requisiti dalla lett. d) ad f), in cui il legislatore ha voluto rimarcare che sono indispensabili laddove lo richieda l’ambito di attività del datore. Ad esempio, i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori non hanno alcun obbligo di redazione del DVR.

In virtù di ciò, il portale dell’INL, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, evidenzia l’obbligatorietà o meno dei requisiti sopra indicati.

Vista l’imminente entra in vigore della normativa in esame e del predetto portale, è data la facoltà, fino al 31 ottobre 2024, di presentare la domanda tramite pec utilizzando il modello allegato alla circolare dell’INL n.4/2024. Tale domanda deve essere inviata tramite l’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

A partire dal 1° novembre la domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite il portale dell’INL.

Resta inteso che dichiarazioni non veritiere e, pertanto, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati, comporta un provvedimento di revoca della patente da parte dell’ITL ovvero della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro laddove siano interessate imprese localizzate in più territori o imprese straniere. Il controllo dei requisiti può essere effettuato sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi da parte dell’Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

L’INL precisa che laddove uno o più requisiti dichiarati inizialmente vengano meno in un momento successivo, non si configura il provvedimento di revoca bensì le altre conseguenze di tipo sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.

Si precisa che i soggetti richiedenti la patente hanno l’obbligo di informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale dell’avvenuta presentazione della domanda, entro 5 giorni dal deposito della stessa.

È opportuno segnalare che, al fine di poter operare nei predetti settori, anche le imprese estere che vogliano operare in Italia devono possedere un documento equiparato alla patente a crediti, distinguendo, però, tra le imprese appartenenti all’UE e non:

  • Imprese appartenenti all’UE: è valevole un equivalente certificato rilasciato dal paese membro UE; si precisa che, a titolo esemplificativo, in luogo del DURC è valevole il possesso del documento A1.
  • Imprese non appartenenti all’UE: la certificazione deve essere rilasciata secondo le regole previste nel territorio italiano.

 

All’esito della presentazione della domanda è rilasciata sul portale dell’INL la patente in formato digitale contenente le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • Data di rilascio e numero della patente;
  • Punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • Esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, D.lgs. 81/2008;
  • Esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti di sensi dell’articolo 27, comma 6 del predetto decreto.

Con provvedimento dell’INL, le predette informazioni saranno rese disponibili ai titolari della patente o loro delegati, all’RLS o RLST, e agli altri soggetti indicati nell’articolo 2 del D.M. in esame.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa è consentito alle imprese in possesso di almeno 15 crediti.

Ne consegue che un punteggio inferiore non consente lo svolgimento di alcuna attività lavorativa nei cantieri, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori siano superiori al 30% del valore del contratto.

Pertanto, qualora il valore dei lavori eseguiti in un cantiere sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente dello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso. Lo svolgimento di attività lavorativa senza la patente o con una patente con punteggio inferiore a 15 comporta la sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore ad euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. L’apparato sanzionatorio, però, colpisce anche il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente, il quale è punito con una sanzione pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.

Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti, il quale, in virtù di determinati eventi come la mancanza di provvedimenti di decurtazione dei crediti stessi, ovvero di investimenti in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, può essere incrementato fino ad un massimo di 100 crediti. Per i soggetti che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti premiali, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza retroattiva.

Fermo restando i predetti meccanismi premiali di attribuzione dei crediti, la sospensione, in via cautelare, della patente, è obbligatoria, fatta salva una diversa valutazione dell’INL, laddove si verifichi la morte di uno o più lavoratori imputabile ad una colpa grave del datore, al suo delegato, ovvero al dirigente ai sensi del predetto T.U. Nel caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione per colpa grave del datore o dei soggetti sopra richiamati, l’INL può adottare il provvedimento di sospensione laddove accerti la mancanza di condotta lecita in materia di salute e sicurezza, fermo restando il riconoscimento dell’inabilità da parte dell’INAIL.

La circolare dell’INL precisa che con “colpa grave” si intende una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificatamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il D.M. in esame ha specificato che il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato territorialmente competente, ovvero la sede di competenza in relazione al luogo dove si è verificato l’infortunio. L’ITL, prima di adottare il provvedimento, può chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.

La durata della sospensione, pari ad un massimo di dodici mesi, è pattuita in relazione alla gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Resta inteso che, ricevuto il provvedimento di sospensione, è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente, la quale ha un termine perentorio di 30 giorni per esprimersi sul ricorso, pena la perdita di efficacia del provvedimento stesso. Terminata l’efficacia del provvedimento sospensivo, l’ITL provvede a verificare il “ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione”.

Al fine di recuperare i crediti decurtati, il datore può richiedere una valutazione da parte della Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, alla quale partecipano anche i rappresentanti delle ASL e l’RLST. Verranno valutati gli investimenti in materia di salute e sicurezza, nonché il corretto adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati.

Si precisa, però, che è possibile recuperare fino ad un massimo di 15 crediti.

 

Riferimenti: D.M 18 settembre 2024, n.132; Circ. INL 23 settembre 2024, n.4