Articolo n°2


INAIL: RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
Sommario
Come già anticipato nella Rassegna Notizie n. 32/2024 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha decretato la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria e navigazione con decorrenza dal 1° luglio 2024.
Per l’anno 2024 la rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione percentuale del 5,4% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2022 e il 2023.
A tal proposito l’Inail è intervenuto sul tema fornendo i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione. A riguardo del solo settore industriale si annota che con riferimento alle rendite per inabilità permanente, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 96,47. Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:
- Retribuzione annua minima euro 20.258,70
- Retribuzione annua massima euro 37.623,30
Per gli altri settori (marittimi, agricoli, medici esposti a radiazioni ionizzanti) e per le istruzioni impartite per le operazioni di prima liquidazione e di riliquidazione operate dall’Istituto si rimanda alla lettura della circolare nella quale sono evidenziati anche gli importi di tutte le prestazioni economiche interessate (rendite per inabilità permanente, assegno una tantum per i superstiti, indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura, assegno per assistenza personale continuativa, assegni continuativi, integrazioni di rendita).
In estrema sintesi, si annota che l’istituto procederà, nello specifico, alla riliquidazione di
- rendite escluse dalla gestione automatizzata a livello centrale
- eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti, elaborati per la prima volta sul rateo di novembre 2024, dovranno essere adeguati alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi al 1° luglio 2024
- prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari.
Riferimenti: Circ. Inail 16 settembre 2024, n. 25