Articolo n°2


DETASSAZIONE MANCE E TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PER I LAVORATORI DEL SETTORE TURISTICO, RICETTIVO E TERMALE: CHIARIMENTI INTERPRETATIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Sommario
L’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito alla detassazione sulle c.d. mance percepite dai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e in merito al trattamento integrativo speciale previsto dal recente Decreto Lavoro.
Detassazione delle mance
Come riportato nella Rassegna Notizie n.2/2023, la legge di Bilancio 2023 ha previsto una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti, a titolo di liberalità (c.d. mance), e corrisposte in contanti e/o con moneta elettronica ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Nello specifico, le mance sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza e dei premi per l’Inail e non sono computate nel calcolo del TFR ma sono soggette a una tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. La base di calcolo del 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente, comprese le mance, percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.
Per poter beneficiare di tale agevolazione fiscale il lavoratore, impiegato nelle strutture di cui sopra, deve rispettare contemporaneamente tre condizioni:
a. essere titolare di un rapporto di lavoro in uno dei settori sopra indicati;
b. essere titolare, nel periodo d’imposta precedente, di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, ivi incluse le mance detassate nel periodo d’imposta precedente;
c. assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.
In assenza di una o più condizioni non trova applicazione la detassazione delle mance conseguite nel periodo d’imposta successivo.
Riportiamo per completezza un esempio di un lavoratore operante nei settori interessati.
- Anno 2022: reddito complessivo percepito, anche in settori diversi da quello turistico-alberghiero e della ristorazione, inferiore ad euro 50.000;
- Anno 2023:
a. Reddito di lavoro dipendente relativo al settore turistico pari a euro 45.000, di cui 15.000 derivante da mance;
b. Reddito di lavoro dipendente diverso dal settore turistico e della ristorazione pari a euro 10.000.
Tassazione 2023:
- Euro 11.250 sono tassati con imposta sostitutiva al 5% (euro 45.000 * 25% = 11.250 euro);
- Euro 3.750 scontano la normale imposizione fiscale (euro 15.000 – 11.250 euro): si deduce che il limite del 25% di reddito (euro 11.250) è una franchigia. La parte eccedente il predetto valore è soggetta a normale imposizione fiscale.
Tassazione 2024: il dipendente, avendo conseguito nel 2023 un reddito superiore a 50.000 euro (55.000 euro), non potrà beneficare della detassazione delle mance percepite nell’anno 2025.
Ciò premesso, preliminarmente, il datore di lavoro deve verificare il rispetto dei requisiti sopra indicati, applicando direttamente l’imposta sostitutiva qualora:
a. i requisiti siano rispettati;
b. sia l’unico ad aver rilasciato la Certificazione Unica.
Qualora non si presenti il caso di cui alla lett b), il lavoratore deve fornire al datore il reddito complessivo conseguito dallo stesso presso altri datori di lavoro nel medesimo periodo d’imposta, comprensivo delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi.
Si precisa inoltre che, qualora il datore accerti successivamente all’erogazione delle mance che sussistono i presupposti richiesti per l’agevolazione, può applicare l’imposta sostitutiva senza attendere le operazioni di conguaglio.
Nel caso in cui sia stata operata erroneamente l’imposta sostitutiva e non sia più possibile effettuare il conguaglio, bisognerà far concorrere al reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione ordinaria, nella dichiarazione dei redditi, le somme ricevute nell’anno a titolo di mancia.
Certificazione Unica: il datore indicherà separatamente le mance assoggettate a tassazione ordinaria e le mance assoggettate ad imposta sostitutiva, nonché l’importo dell’imposta stessa. Tale procedura dovrà essere applicata dal datore anche in caso di rinuncia scritta del lavoratore al beneficio fiscale.
Trattamento integrativo speciale
Come riportato nella Rassegna Notizie n. 28/2023, al fine di garantire la stabilità occupazionale nel settore turistico, ricettivo e termale, è stata introdotta una detassazione del lavoro notturno e festivo (“trattamento integrativo speciale”).
Per il periodo di paga 1° giugno 2023 – 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori operanti nei predetti settori, aventi un reddito complessivo di lavoro dipendente, nell’anno 2022, di importo non superiore a 40.000 euro, viene riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. Il trattamento in esame non concorre alla formazione del reddito.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, ai fini del calcolo del livello reddituale, bisogna considerare tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno 2022, ivi inclusi i redditi percepiti da altri datori di lavoro e quelli percepiti in settori produttivi diversi dal turistico, ricettivo e termale. Il sostituto d’imposta evidenzierà in C.U. il trattamento erogato.
Il datore potrà erogare la misura:
a. su richiesta del lavoratore;
b. a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate;
c. successivamente al 23 settembre 2023 e fino alle operazioni di conguaglio.
Il sostituto d’imposta erogherà la misura e maturerà un credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, il quale verrà restituito con l’istituto della compensazione.
Riferimenti: Circ. Ag. Entrate, 29 agosto 2023, n. 26/E