Rassegna pubblicata il 16/01/2023

RASSEGNA NOTIZIE

2 2023

Monografia

LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023: FISCO, LAVORO E PENSIONI


Sommario

Puntuale, evitando cosi’ il rischio dell’esercizio provvisorio, ha visto la luce la legge di Bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022, S.O. n. 43 – entrata in vigore, fatte salve specifiche decorrenze, il 1° gennaio 2023) che, per quanto concerne soprattutto la materia lavoro e le pensioni non ha portato con se’ grandi e rilevanti novità. Complice il poco tempo a disposizione per far quadrare i conti e mettere insieme l’assetto normativo (mai nella storia della Repubblica si era andati al voto in autunno mettendo cosi’ il Governo in carica alle strette per rispettare le scadenze), in legge di Bilancio si e’ dato maggiore spazio alle misure in favore delle famiglie contro il “caro bollette”, anche se non sono mancati provvedimenti, da taluni identificati come “provvedimenti bandiera” del nuovo Governo, che hanno fatto molto discutere. Il pensiero corre, in particolare al reddito di cittadinanza – misura la cui sorte e’ segnata – e che coinvolge il piu’ ampio tema delle politiche attive del lavoro.

Come detto, poche novità… e in attesa di provvedimenti piu’ marcati ed incisivi che potrebbero vedere la luce nelle prossime settimane, si segnala che, secondo fonti di stampa, al Ministero del lavoro si starebbe lavorando, tra le altre cose, sulla disciplina del lavoro a termine e sul cd Decreto Trasparenza, che tanto ha agitato le acque agostane.

Non resta che attendere i prossimi passi; per il momento ci si deve “accontentare” di alcune norme sulla tassazione – in attesa di quella che dovrebbe essere la vera riforma del fisco -,  di norme che prorogano/innovano (in parte) alcuni incentivi alle assunzioni e di altre norme su Opzione donna, Ape sociale e altre misure pensionistiche che, pero’, anche in questo caso hanno mancato l’appuntamento con la riforma vera e propria.

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FISCO

 

Regime forfettario (co. 54)

 

E’ stato innalzata a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

 

SI ricorda che la legge di Stabilità 2015  ha introdotto il regime forfetario, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Il regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato successivamente modificato dapprima dalla Legge di Bilancio 2020 e infine dalla legge di Bilancio in commento.

Il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili e consente:

- la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta, in sostituzione di quelle ordinariamente previste;

- l’accesso a un regime contributivo opzionale per le imprese.

Le condizioni

Possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno congiuntamente:

- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da differenti codici ATECO, si deve considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);

- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Può accedere al regime forfetario anche chi inizia una nuova attività (in questo caso si applica il 5% quale imposta forfettaria). In tal caso occorre comunicare nella relativa dichiarazione ai fini IVA di presumere la sussistenza dei requisiti dalla legge.

Il limite dei ricavi/compensi, che va ragguagliato in caso di attività iniziata in corso di anno, deve essere verificato rispetto all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione:

- dall’anno successivo al superamento della soglia dei ricavi o compensi, laddove questi non superino l’importo di 100.000 euro;

- dall’anno stesso in cui si verifica il superamento della soglia, se i ricavi o compensi percepiti eccedano i 100.000 euro. In tal caso è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Ad esempio:

 

2022: ricavi 82.000 € => si potrà aderire al regime forfetario nel 2023;

2023 caso 1: ricavi 80.000 € => tassazione forfetaria per il 2023, permanenza nel regime per l’anno 2024;

2023 caso 2: ricavi 90.000 € => tassazione forfetaria per il 2023, fuoriuscita dal regime per l’anno 2024;

2023 caso 3: ricavi 300.000 € => tassazione ordinaria per il 2023 e inoltre al superamento del limite di 100.000.

 

Tassa piatta incrementale (co. 55-57)

 

Viene introdotta, a determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2024.

In particolare la disposizione ha previsto che le persone fisiche titolari di reddito d’impresa, arti o professioni, che non aderiscono al regime forfetario, possono applicare - in luogo della tassazione ordinaria - un’imposta sostitutiva del 15% (c.d. flat tax incrementale) su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, di maggiore importo, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

 

Esempio 1

Reddito 2023 = 75.000

Reddito 2022 = 70.000

Reddito 2021 = 71.000

Reddito 2020 = 65.000

Differenza tra reddito 2023 e reddito 2021 (più alto del triennio 2020-2022) = 4.000

5% del reddito 2021 = 3.550

Base imponibile assoggettabile a flat tax 15% = 4.000 - 3.550 = 450

 

Esempio 2

Reddito 2023 = 150.000

Reddito 2022 = 60.000

Reddito 2021 = 51.000

Reddito 2020 = 55.000

Differenza tra reddito 2023 e reddito 2022 = 90.000

5% del reddito 2022 = 3.000

Base imponibile “potenzialmente” soggetta a flat tax 15% 90.000 - 3.000 = 87.000

Base imponibile soggetta a flat tax 15% (ricondotta nel limite massimo di 40.000 €) = 40.000

Reddito soggetto alle aliquote ordinarie = 110.000

 

La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva rileva in ogni caso per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Nella determinazione degli acconti IRPEF e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le suddette disposizioni.

 

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande (co. 58-62)

 

La disposizione in esame qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive, sottoponendole a un’imposta sostituiva dell’Irpef (applicata a cura del sostituto d’imposta) e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l’ambito applicativo.

Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:

  • entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
  • ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro;
  • salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

 

Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.

Infine, tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

 

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (co. 63)

 

Viene ridotta dal 10 al 5 per cento l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, viene stabilita la riduzione al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.

 

Si rammenta che secondo la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 182) , salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (innalzato a 4 mila euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

 

Tali disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme oggetto di detassazione, a euro 80.000.

Inoltre, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.

 

Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari (co. 80)

 

Viene estesa anche per l'anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

La disposizione in commento stabilisce che, con riferimento all'anno d'imposta 2023, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

 

Regolarizzazione irregolarità formali (co. 166 -173)

 

Viene consentita la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

 

Tale procedura di regolarizzazione non può essere esperita:

  • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure);
  • per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
  • per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 171).

 

In deroga allo Statuto del contribuente (articolo 3, comma 1, legge n. 212 del 2000 che dispone l’irretroattività delle norme tributarie), con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (cinque anni), sono prorogati di due anni.

Le modalità di attuazione devono essere disciplinate con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate.

 

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (co. 174-178 )

 

In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, è possibile regolarizzare le dichiarazioni (validamente presentate) relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie (co. 186-205)

 

È possibile definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.

 

Più in dettaglio sono previste sanzioni ridotte, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:

- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;

- avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.

La stessa riduzione a 1/18 è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

Si consente anche di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.

Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

 

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in cassazione (co. 213-218)

 

È possibile definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.

Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

 

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale (co. 219-221)

 

Si consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare:

- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;

- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di 20 rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30% delle somme dovute.

 

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione (co. 222-230)

 

Previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.

Per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.

Viene introdotta, altresì, una specifica disciplina dell’annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative incluse quelle per violazioni del Codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

 

Definizione agevolata carichi  affidati all’agente della riscossione dal 1.1.2000 al 30.6.2022 (co. 231-252)

 

Viene prevista una definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.

Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

  • dovute a titolo di capitale;
  • maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

 

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione. A seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Rispetto alle precedenti rottamazioni, sono innovative anche le norme che:

  • rimettono i termini, con riferimento ai precedenti istituti di pace fiscale (rottamazioni e saldo e stralcio) i contribuenti che siano decaduti dai relativi benefici, più precisamente nei confronti dei quali tali istituti non siano stati efficaci, purché la relativa dichiarazione sia stata presentata nei termini di legge;
  • estendono la cd. rottamazione anche ai carichi relativi alle somme dovute a enti di previdenza privati;
  • escludono la definizione agevolata per le cd. risorse proprie UE.

 

La definizione agevolata è stata estesa alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

 

Mezzi di pagamento (co. 384)

 

La legge ha innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

 

 

LAVORO

 

Lavoro agile per i cosiddetti lavoratori fragili (co. 306 )

 

La legge di Bilancio 2023 proroga fino al 31 marzo 2023 il diritto di accesso al lavoro agile per i lavoratori fragili.

Con il comma 306 della l. n. 197/2022, il Legislatore ha previsto la proroga sino al 31 marzo 2023 della possibilità per i lavoratori fragili di svolgere in via ordinaria la propria prestazione lavorativa in modalità agile.

Si tratta di quei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 4 febbraio 2022, che ha individuato le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità ovvero:

 

 

Pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria

- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del

trapianto contro l'ospite cronica);

- attesa di trapianto d'organo;

- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);

- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;

- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es:vterapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.);

- dialisi e insufficienza renale cronica grave;

- pregressa splenectomia;

- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico;

Pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche

- cardiopatia ischemica;

- fibrillazione atriale;

- scompenso cardiaco;

- ictus;

- diabete mellito;

- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;

- epatite cronica;

- obesità.

 

Resta confermata la previsione già introdotta in fase emergenziale, ovvero l’accesso al lavoro agile avviene anche mediante l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti.

 

Rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2022, non viene più prevista la possibilità di svolgere, in alternativa, specifiche attività di formazione professionale anche da remoto in caso di impossibilità di svolgimento del lavoro in modalità agile.

 

Modalita' di comunicazione su cliclavoro del lavoro agile dei lavoratori fragili

 

Il Ministero del Lavoro ha comunicato che alla luce della proroga fino al 31 marzo 2023 del diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili, le relative comunicazioni fino al 31 gennaio 2023 dovranno essere trasmesse mediante l'applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato "Smart working semplificato". Tale modalità potrà essere utilizzata fino al 31 gennaio prossimo unicamente per i lavoratori "fragili" per periodi di lavoro agile con durata "collocata" non oltre al 31 marzo 2023.

 

Dal 1° febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull'applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però "Lavoro agile".

 

 

Lavoro occasionale mediante l’utilizzo di voucher (co. 342-354)

 

La legge di bilancio apporta modifiche in materia di lavoro occasionale (e non in materia di lavoro autonomo occasionale, la cui disciplina rimane invariata) estendendo le possibilità di ricorso a tale strumento.

In particolare, a decorrere dal 2023, ogni utilizzatore - sia esso una impresa o famiglia- può spendere in totale per i buoni lavoro 10.000 euro, in luogo dei precedenti 5.000 euro.

Rimane, invece, fermo il tetto di 2.500 euro di compensi che ciascun lavoratore può ricevere dal medesimo committente/utilizzatore nonché il tetto di 5.000 euro totali che si possono percepire da diversi utilizzatori.

Inoltre, sempre a decorrere dal 2023, il numero massimo di addetti che può avere un’azienda che voglia fare ricorso al lavoro accessorio sale da cinque a dieci dipendenti a tempo indeterminato.

Viene inoltre estesa la possibilità di poter acquisire prestazioni occasionali anche nell’ambito di discoteche, sale da ballo, night-club, e simili.

 

Settore agricolo

Con riferimento, invece, all'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, la legge di bilancio introduce, per il prossimo biennio 2023-2024, una normativa ad hoc (co. da 343 a 354).

In particolare, per il biennio 2023-2024 le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato occasionale ovvero:

  • persone disoccupate o percettori del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
  • detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di assunzione. Nella comunicazione i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.

L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste per tutti i lavoratori subordinati, ossia mezzo bonifico o comunque tramite pagamento tracciabile.

Per il lavoratore il compenso percepito è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Detti lavoratori dovranno altresì essere iscritti nel libro unico del lavoro, anche in un'unica soluzione, in corrispondenza della scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

In caso di superamento del limite di durata (45 giorni), il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione al centro per l’impiego ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli ammessi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore rispetto al suo status (p. es. disoccupato, pensionato, etc).

 

Infine, segnaliamo che, con comunicato stampa del 2.1.23, l’Inps ha annunciato che “sta lavorando per adeguare i sistemi informativi alle novità normative, con progressivi aggiornamenti a decorrere dal 1° gennaio 2023 e per completare le modifiche della sezione dedicata alle imprese del turismo entro questo mese”.

 

Esonero contributivo per le assunzioni di percettori di RdC (co. 294-295-296)

 

È opportuno premettere che, a partire dal 2019, al fine di incentivare l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei percettori del reddito di cittadinanza (a seguire RdC), è stato introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi dovuti all’Inail (articolo 8, D.l. 28 gennaio 2019, n.4).

L’esonero è previsto nel limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità (misura massima di percezione del RdC) e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. Qualora l’erogazione del reddito di cittadinanza venisse rinnovata al termine dei 18 mesi, l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.

Tale esonero viene ridotto qualora il lavoratore, a seguito di un percorso formativo o di riqualificazione professionale, ottiene un lavoro coerente con il percorso formativo e con un contratto a tempo pieno e indeterminato. In tal caso, la misura massima ammonta a 390 euro mensili per un periodo non inferiore a sei mensilità. In caso di rinnovo, l’esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell’importo del RdC.

L’assunzione ex d.l. n. 4/2019 puo’ riguardare le tipologie di contratto a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato.

La legge di bilancio 2023 ha stabilito un nuovo esonero contributivo differente dal precedente sopra esposto. L’esonero contributivo è valevole per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, i soggetti di cui sopra.

L’esonero, concesso per un periodo massimo di dodici mesi, è in misura pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (e non del lavoratore), con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 8000 euro annui. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio è valevole anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Si precisa che l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio è alternativo all’esonero previsto nel 2019. Infine, l’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ad ogni modo, per la sua concreta applicazione, occorrono le istruzioni operative Inps ed e’ comunque subordinato alla preventiva autorizzazione Ue.

Va altresì rimarcato che a legislazione vigente dal 1° gennaio 2024 la disciplina del Rdc verrà integralmente abrogata (art. 1, c. 318, L. 197/2022) e conseguentemente cessera’ anche l’operatività di tali incentivi.

 

Esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto dei 36 anni (co. 297)

 

Al fine di incentivare l’occupazione giovanile stabile, la legge di Bilancio 2021 aveva confermato e ampliato l’esonero contributivo, previsto dalla legge di Bilancio 2018, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data della prima assunzione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L’esonero, concesso per un periodo massimo di trentasei mesi, è in misura pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi qualora l’assunzione o la trasformazione avvenga in una delle regioni del Mezzogiorno.

Si ricorda che, per poter beneficiare dell’esonero, il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva in cui si voglia assumere.

Inoltre, l’esonero non trova applicazione:

  • Nelle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato;
  • Nei contratti di lavoro domestico;
  • Nelle assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che:
  1. hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste;
  2. hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

 

La legge di Bilancio 2023 ha confermato quanto previsto dalla predetta legge di Bilancio, applicando le disposizioni anche alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La novità rilevante apportata è stato l’innalzamento del limite massimo di esonero contributivo pari a 6.000 euro annui a 8.000 euro annui.

Anche in questo caso, fino all’autorizzazione Ue e alla pubblicazione delle istruzioni Inps non sara’ possibile accedere all’esonero.

 

Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile (co. 298-299)

 

Al fine di incentivare l’occupazione femminile, si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.

L’agevolazione, concessa per un periodo massimo di diciotto mesi, è in misura pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui

È opportuno sottolineare che l’esonero è concesso per le assunzioni di:

  • Donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE (ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23 settembre 2016);
  • Donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi in aree, stabilite annualmente con decreto del Ministero del lavoro, in cui i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato (per l’individuazione dei suddetti settori per il 2023 cfr il D.M. 16 novembre 2022);
  • Donne di età non inferiore a cinquant’anni e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

 

La Legge di Bilancio 2023 ha confermato quanto disposto dalla predetta Legge di Bilancio, applicando le disposizioni anche alle nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La novità rilevante apportata è stato l’innalzamento del limite massimo di esonero contributivo pari a 6.000 euro annui a 8.000 euro annui.

Anche in questo caso per la piena operatività delle norme si attendono l’autorizzazione Ue e le istruzioni operative dell’Istituto di previdenza.

 

Esonero contributivo per promuovere l’imprenditoria in agricoltura (co. 300)

 

Con la legge di Bilancio in esame viene prorogata la disposizione prevista dalla Legge di Bilancio 2020, la quale prevede un esonero contributivo per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola, effettuate nel triennio 2020-2022. Nello specifico, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età non inferiore a quarant’anni, è riconosciuto, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero dal versamento del 100% della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.

Si precisa che detto esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Dette disposizioni sono riconosciute anche per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

 

Misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti (art. 1, co. 308)

 

Al fine di incentivare l’attività lavorativa dei detenuti, la legge di Bilancio in esame, a decorrere dal 2023, ha aumentato l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n.193 – c.d. Legge Smuraglia riguardante norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti consistenti in agevolazioni a favore dei datori di lavoro che assumono/svolgono attività formative nei confronti di detenuti/internati-, a sei milioni di euro annui (in precedenza il limite era pari a 5,5 milioni di euro).

 

Esonero contributivo a favore dei lavoratori (co. 281)

 

La legge di bilancio proroga anche per l’anno 2023, seppur con qualche modifica, l’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti, introdotto, sperimentalmente, per l’anno 2022 dalla legge n. 234/2021.

Più precisamente, è stato stabilito che, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità utilizzati nel 2022.

Inoltre, la misura dell’esonero qui in parola passa da 2 punti percentuali a tre punti percentuali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Si attendono, ora, indicazioni da parte dell’INPS, per rendere tale disposto normativo applicabile.

 

Rifinanziamento del fondo sociale per l’occupazione e formazione e relativi utilizzi (co. 324-329)

 

La legge di Bilancio, ai commi 324-329, prevede la proroga di una serie di norme gia’ note nel nostro ordinamento; in particolare, prevede un ulteriore stanziamento per il Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione in quanto pone gli oneri di tali interventi a carico di quest’ultimo: 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Gli ulteriori fondi stanziati sono necessari alla copertura finanziaria derivante dalla proroga di alcune misure:

  • prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (le risorse saranno ripartite fra le regioni con emanando decreto);
  • finanziamento dell’indennità giornaliera omnicomprensiva, pari a 30 euro, anche per l’anno 2023 per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio;
  • proroga anche per il 2023 delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; si ricorda che si prevede l’erogazione di un trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria richiedibile quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi;
  • proroga per il 2023 del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA;
  • proroga per il 2023 del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale per le imprese che cessano l’attività produttiva. Il trattamento è previsto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 ed è in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente (proroga Cigs per cessazione attività).

 

Reddito di Cittadinanza (co. 313-318)

 

In materia di reddito di cittadinanza la legge di bilancio ha previsto, per l’anno 2023, uno stretto giro di vite, prevedendone poi l’abrogazione a decorrere dall’anno 2024.

Più in particolare, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Ciò ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. A decorrere dal primo gennaio 2023, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell'assegno destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari.

 

Norme in materiale di assegno unico e universale per figli a carico (co. 357-358)

 

A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 230/2021, come oramai noto, ha fatto il suo ingresso effettivo all’interno dell’ordinamento giuridico italiano l’Assegno Unico Universale, il sostegno economico previsto per le famiglie che segna il tramonto di alcune prestazioni assistenziali legate ai carichi familiari quali, ad esempio: assegno nucleo familiare (c.d. ANF) e detrazioni per figli a carico.

La legge di Bilancio conferma le disposizioni già presenti nel predetto Decreto Legislativo e introduce alcune novità.

Riferimenti Decreto Legislativo n 230/2021

  • (*) la misura base dell’assegno (pari a 175 euro) per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico. Il predetto importo si riduce gradualmente sino ad arrivare a 50 euro mensili in corrispondenza di ISEE maggiori di 15.000 euro e sino a 40.000 Euro. Per gli ISEE aventi un importo superiore a 40.000 Euro la misura dell’assegno rimane costante in 50 euro mensili. Viene, infatti, soppresso il termine temporale previsto dal predetto Decreto Legislativo n. 230/2021 “limitatamente al 2022”.
  • a decorrere dal 2023, la maggiorazione prevista per ciascun figlio minorenne a carico viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni a carico e disabili di età inferiore a 21 anni. Anche in questo caso viene soppresso il termine temporale previsto dal predetto Decreto Legislativo n. 230/2021 “limitatamente al 2022”. Per ciascun figlio con disabilità minorenne e anche fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione variabile in relazione al grado di disabilità del soggetto compresa tra 85 euro e 105 euro;
  • viene confermata l’ulteriore maggiorazione temporanea esclusivamente per i nuclei familiari aventi un ISEE inferiore ad euro 25.000 che nel corso dell’anno 2021 abbiano effettivamente percepito l’Assegno per il Nucleo Familiare (c.d. “ANF”) in presenza di figli minori.  

Infatti, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 230/2021 la maggiorazione mensile, pari a 120 euro, spetta:

  1. per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
  2. per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
  3. per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

 

Novità:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi richiamati in precedenza (*), sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro.

 

  • a decorrere dal 1° gennaio 2023 si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria prevista per i nuclei famigliari con quattro o più figli a carico.

Si precisa che le risorse finanziarie per la copertura degli oneri dell’Assegno Unico e Universale tengono conto delle attività di monitoraggio relativa all’anno 2022, nonché dei conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici.

Infine, si ritiene utile ribadire che a decorrere dal 1° marzo 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022-febbraio 2023, abbiano già presentato una domanda di AUU per figli a carico accolta e in corso di validità, beneficeranno dell'erogazione d'ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda.

 

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (co. 282)

 

La Legge 15 luglio 2022, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2022 ed entrata in vigore il successivo 18 agosto, dispone la Delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità strutturale e permanente, in favore di:

  • lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione degli spettacoli;
  • lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato (che saranno individuati con D.M.).

In attuazione di quanto sopra, si si segnala che è stato stabilito l’incremento di 60 milioni di euro per il 2023, di 6 milioni per il 2024 e di 8 milioni per il 2025 delle risorse del Fondo per il sostegno economico temporaneo, istituito al fine di introdurre un sostegno economico temporaneo in favore dei predetti lavoratori dello spettacolo, in ragione del carattere discontinuo della prestazione lavorativa.

 

2022

2023

La dotazione del Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET- è pari a 40 milioni di euro annui.

 

Queste risorse sono trasferite, limitatamente per l’anno 2022, al Fondo di parte corrente, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo (iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) in relazione alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid 19.

Incremento delle risorse del Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET- il cui ammontare totale a disposizione risulta come segue:

·       2023: 60 milioni di euro

·       2024: 66 milioni di euro

·       2025: 74milioni di euro.

 

Benefici economici per soggetti esposti all’amianto (co. 293)

 

Viene stabilito l’incremento di alcune prestazioni aggiuntive erogate dall’INAIL (già introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 [L. n. 178/2020]) tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, ai soggetti che hanno contratto determinate patologie in seguito all’esposizione all’amianto.

Vediamo nella tabella seguente cosa è cambiato:

 

LEGGE DI BILANCIO 2021

LEGGE DI BILANCIO 2023

 

per i titolari di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti, una prestazione aggiuntiva nella misura del 15 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento

per i titolari di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti, una prestazione aggiuntiva nella misura del 17 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento

per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso. L’istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.

 

per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale una prestazione di importo fisso pari a euro 15.000 da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso. L’istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.

 

 

Congedo parentale (co. 359)

 

Nuovo (piccolo) intervento sulla norma che disciplina i congedi parentali, già abbondantemente modificata dal recente Decreto conciliazione vita lavoro (a modifica dell’art. 34, co.1, D.lgs. n. 151/01).

Si ricorda che i congedi parentali possono essere fruiti da entrambi i genitori fino al dodicesimo anno di vita del figlio. A ciascun genitore lavoratore spetta un periodo di congedo di sei mesi: pertanto, sei mesi di congedo alla madre, sei mesi al padre, ma complessivamente, vale a dire considerati entrambi i genitori, non si può godere di più di dieci mesi di congedo per ogni figlio, salva l’ipotesi in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi: in tal caso infatti, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

La precedente normativa prevedeva che venissero indennizzati dall’INPS al 30% della retribuzione;

  • i primi tre mesi di congedo parentale della madre;
  • i primi tre mesi del padre;
  • un ulteriore periodo di massimo tre mesi fruibile alternativamente dalla madre o dal padre.

Pertanto, l’indennizzo dell’INPS pari al 30% della retribuzione era previsto per un totale di 9 mesi.

Con la Finanziaria 2023 è previsto che un mese tra quelli a carico dell’INPS venga indennizzato all’80% della retribuzione - in alternativa tra i genitori -  sempre che fruito entro il sesto anno di vita del bambino - ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento -, dunque a far data dal 1° gennaio 2023, un mese di congedo parentale sarà indennizzato all’80% e i restanti 8 mesi al 30%.

Si noti che quanto precede si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

 

PENSIONI

 

Opzione donna (co. 292)

 

Viene nuovamente prorogato il trattamento pensionistico anticipato Opzione Donna anche per l’anno 2023.

Il diritto al trattamento pensionistico si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  1. a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  2. b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  3. c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero di figli.

In presenza delle condizioni di cui sopra le optanti dovranno aspettare

-12 mesi di finestra per le dipendenti e

-18 mesi per le autonome.

Per le lavoratrici del comparto scuola e Afam la cessazione dal servizio e la decorrenza del relativo trattamento pensionistico hanno effetto dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.

Restano fermi i precedenti requisiti per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato il diritto ad accedere al suddetto trattamento pensionistico (35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome) non modificato dalla norma in esame.

 

Ape sociale (co. 288 - 291)

 

La Legge di Bilancio proroga l’applicazione sperimentale dell’Ape sociale a tutto il 2023.

Si ricorda che l’“Ape sociale” consiste nella possibilità per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che si trovano in particolari situazioni[1] , di accedere, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, ad un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva resta pari a 32 anni (anziché 36 anni).

Pertanto, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’Ape sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2023, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge. 

In merito ai termini di presentazione delle istanze, si ritiene che, in parallelo a quanto già previsto per le annualità precedenti, I lavoratori che maturano i requisiti per l’Ape sociale entro il 31 dicembre 2023 possano presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’indennità entro i termini di scadenza del 31 marzo 2023 o del 15 luglio 2023.

La manovra ha incrementato l’autorizzazione di spesa, che finanzia il beneficio in esame in musar pari a 64 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 8 milioni di euro per l'anno 2028.

Pensione anticipata flessibile: Quota 103 (co. 283 - 285)

 

La Legge di Bilancio 2023 aggiunge un’ulteriore fattispecie di pensione anticipata flessibile cosiddetta quota 103.

In dettaglio, il diritto al trattamento si consegue al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni (il requisito di 41 anni di versamenti può essere ottenuto anche in regime di cumulo, cioè sommando gratuitamente gli accrediti contributivi presso diverse gestioni previdenziali, escludendo, però, i periodi maturati presso le casse professionali private o privatizzate).

Anche Quota 103, come Quota 100 e Quota 102, consiste, difatti, in una pensione anticipata con requisiti in deroga rispetto alle condizioni previste per i trattamenti ordinari della legge Fornero (art. 24, D.L. n. 201/2011: 67 anni di età e 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia, 42 anni e 10 mesi di contributi, un anno in meno per le donne, per la pensione anticipata).

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data. La data del 31 dicembre 2023 è perentoria in merito alla maturazione dei requisiti, ma non in relazione alla decorrenza della pensione.

La nuova fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'Inps, ai lavoratori autonomi e parasubordinati; sono esclusi dall'applicazione il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La pensione è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto dalla legge per le mensilità di anticipo del pensionamento, rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe al raggiungimento dei requisiti ordinari. La successiva liquidazione avverrebbe in base agli ordinari criteri di calcolo e ha luogo a decorrere dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della pensione di vecchiaia quindi, dal mese successivo al compimento di 67 anni.

I lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile:

  • entro il 31 dicembre 2022 percepiscono il trattamento dal 1° aprile 2023 (1° agosto 2023 per i dipendenti pubblici);
  • dopo il 1° gennaio 2023 percepiscono il trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi (per i dipendenti pubblici trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi).

Il meccanismo di funzionamento è uguale a quello che era previsto per quota 100 e 102, con la previsione della finestra

  • mobile trimestrale per i dipendenti privati e gli autonomi e
  • -semestrale per i dipendenti pubblici (per cui si prevede anche un obbligo di preavviso semestrale).

Per coloro che accedono al pensionamento con quota 103 si prevede il divieto di cumulo pensione-reddito, valido fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (fanno eccezione i redditi da lavoro autonomo "occasionale" per un massimo di 5mila euro lordi annui).

La pensione anticipata flessibile non è compatibile con le disposizioni sull’Isopensione, sugli incentivi all’esodo previsti dai Fondi di solidarietà bilaterali e sullo scivolo pensionistico del contratto di espansione.

I lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile e scelgono di non usufruirne, rimanendo al lavoro, possono rinunciare all'accredito della quota dei contributi AGO a proprio carico.

 

Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa (co. 286 - 287)

 

La Legge di Bilancio 2023 introduce la facoltà per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato quota 103, di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

È necessario attendere l’emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle Finanze per la definizione delle modalità attuative della norma, che avverrà entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio in commento

 

Perequazione dei trattamenti pensionistici (commi 309 e 310)

 

Si introduce una disciplina speciale in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale). Nello specifico per gli anni 2023 e 2024 si applicherà nei seguenti termini:

  • per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore (nella misura lorda) a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS[2], la perequazione è riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell'indice del costo della vita;
  • nella misura dell’85% della variazione dell'indice del costo della vita, per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo;
  • nella misura del 53% della variazione dell'indice del costo della, per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo;
  • nella misura del 47% della variazione dell'indice del costo della, per le pensioni da 6 e 8 volte il minimo;
  • nella misura del 37% della variazione dell'indice del costo della, per le pensioni da 8 a 10 volte il minimo;
  • nella misura del 32% della variazione dell'indice del costo della, per le pensioni 10 volte il minimo.

Nel successivo comma 310, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, si prevede, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, un incremento transitorio di:

  • 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni;
  • 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

 

 

 

[1] Ai sensi dell’art. 1, co. 179, L. 11 dicembre 2016, n. 232, l’Ape sociale spetta agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  1. a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  2. b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  3. c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  4. d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge, a cui si aggiunge l’allegato 2 annesso alla legge di bilancio 2022, che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

[2] Per la perequazione decorrente dal 1° gennaio 2023, il valore minimo di riferimento è pari a 525,38 euro; tale importo costituisce il valore definitivo, per il 2022, del trattamento minimo del regime generale INPS.