Rassegna pubblicata il 16/01/2023

RASSEGNA NOTIZIE

2 2023

Articolo n°2

VARIAZIONE INTERESSI LEGALI: RIFLESSI SULL’INPS


Sommario

Come riportato in Rassegna Notizie n. 48/2022, è stato pubblicato in G.U il decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell’Economia e delle finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è stata fissata al 5% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 codice civile.

Ora l’Inps precisa quanto segue:

  1. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali (subordinatamente all’integrale pagamento dei contributi dovuti). La misura del 5% di cui al decreto si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2 alla circolare Inps in commento).

  1. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Si producono effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2023: la misura dell’interesse del 5% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023.

 

Riferimenti: Circ. Inps 4 gennaio 2023, n.2