Articolo n°5
NUOVO BONUS MAMME: PUBBLICATE LE FAQ DA PARTE DELL’INPS
Sommario
La Legge di Bilancio 2025 aveva previsto un nuovo, parziale, esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri dipendenti o autonome. Tuttavia, la decorrenza di tale esonero, fissata al 1° gennaio 2025, è stata spostata al 1° gennaio 2026 ad opera del D.l. 30 giugno 2025, n. 95.
Per il 2025, lo stesso D.l. 30 giugno 2025, n. 95 ha previsto il nuovo bonus mamme (commentato nella Rassegna Notizie n. 30/2025) a favore delle madri lavoratrici con contratto di lavoro dipendente (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) o autonomo (se iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) che siano madri di 2 o più figli. La norma ha altresì previsto che il riconoscimento di tale somma, pari a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo e non imponibile ai fini fiscali e contributivi, sarebbe stata subordinato alla presentazione all’INPS di apposita domanda delle interessate. È altresì necessario che la somma dei redditi da lavoro della madre lavoratrice, rilevante ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2025, sia pari o inferiore a 40.000 euro. Inoltre, è previsto che le mensilità spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre 2025, sarebbero state corrisposte a dicembre 2025, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese.
Per quanto riguarda la liquidazione del bonus nel mese di dicembre, considerato che il termine per la presentazione delle domande (40 giorni dalla pubblicazione della circolare n. 139/2025) scade domenica 7 dicembre e che l'8 dicembre è un giorno festivo, si ricorda che le domande
- dovevano essere presentate entro il 9 dicembre 2025 (termine spirato), ovvero
- entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti si maturano successivamente a tale data ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025.
Al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi, l’Inps ha integrato il Manuale Utente, disponibile accedendo con la propria identità digitale sul sito istituzionale (www.inps.it), con il paragrafo “Domande frequenti (FAQ)”, che raccoglie le richieste di chiarimento e le relative risposte utili per la corretta compilazione delle domande.
Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa, rielaborata in forma sintetica.
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Domanda |
Risposta |
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Ai fini del computo dei figli richiesti per l’accesso al Nuovo Bonus mamme devono essere conteggiati solo i figli fiscalmente a carico della madre, oppure tutti i figli avuti, indipendentemente dallo stato di carico fiscale, dalla convivenza o dalla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE? E ai fini del requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice, cosa si intende per numero di figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice? Si intende il nucleo anagrafico, il nucleo ISEE o la semplice responsabilità genitoriale? Sono inclusi anche le madri di figli usciti dal nucleo perché maggiorenni o appartenenti al nucleo anagrafico del padre? |
Occorre fare riferimento a tutti i figli indipendentemente dalla convivenza, dallo stato del carico fiscale, dalla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, per i quali la madre non sia sospesa dalla responsabilità genitoriale o non sia decaduta. |
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Per i figli adottati o in affidamento preadottivo rileva l'età anagrafica o deve essere considerata la data di ingresso in famiglia? |
Ai fini della verifica del requisito relativo all’età del figlio più piccolo rileva per tutti i figli (naturali, adottati o in affido preadottivo) la data di nascita. |
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Se una donna ha 2 figli al 01/01/2025 e nasce il terzo figlio nel corso dell’anno 2025, deve fare una sola domanda entro il 9/12/2025, ma come fa a dichiarare sulla stessa domanda prima i requisiti dei 2 figli e dopo dei 3 figli? Deve fare due domande distinte? |
- la richiesta per il Nuovo Bonus mamme è presentata una sola volta - rilevanza della nascita del terzo figlio: l’importanza della nascita del terzo figlio varia in base alla tipologia di attività lavorativa della madre e all’età degli altri figli. - la nascita del terzo figlio incide solo quando da essa deriva l’acquisizione del diritto al bonus o, al contrario, la perdita del requisito. Esempio: una lavoratrice con due figli, priva del diritto al bonus perché il secondogenito ha più di 10 anni, se nasce un terzo figlio, potrà presentare domanda a partire dal mese di nascita del nuovo figlio. L’Inps ricorda che a) lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato:
b) lavoratrici autonome o dipendenti a tempo determinato:
· Domanda in caso di nascita dopo il 28/10/2025 (data di pubblicazione della circolare n. 139/2025):
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Per quali periodi hanno diritto al bonus le lavoratrici agricole a tempo determinato? |
Le lavoratrici agricole a tempo determinato hanno diritto al bonus nei mesi in cui hanno effettuato almeno una giornata di lavoro ovvero nei mesi in cui hanno un contratto di lavoro a tempo determinato e beneficiano delle tutele collegate all'iscrizione negli elenchi del 2024 per almeno cinquantuno giornate. |
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Le lavoratrici con rapporto di lavoro intermittente, per mesi interi senza chiamata, anche in presenza di indennità di chiamata, possono accedere al Nuovo Bonus mamme |
Per le lavoratrici con contratto di lavoro intermittente il riconoscimento del bonus è subordinato alla condizione che, nel mese di riferimento, risulti effettuata almeno una giornata di prestazione lavorativa. |
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Le piccole colone possono accedere al Nuovo Bonus mamme? |
Possono accedere al Nuovo Bonus mamme per i mesi dell’anno 2025 per i quali sussiste almeno in parte il rapporto di colonia. |
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Le lavoratrici madri per accedere al bonus devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, esclusi i rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al d.lgs. 509/1994 e al d.lgs. 103/1996, e la Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della l. 335/1995. Nella circolare si parla esclusivamente di lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata. Le altre iscritte alla Gestione separata, non autonome, hanno diritto al bonus (es. parasubordinate, prestatrici occasionali, ...)? |
La norma chiarisce che il riferimento alla gestione separata è generico. Possono accedere al bonus le lavoratrici iscritte alla gestione separata. Sono escluse le madri iscritte esclusivamente per cariche sociali (amministratrici di società, membri del collegio sindacale, etc.) o per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. |
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Nella circolare si specifica soltanto per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata che “il Nuovo bonus mamme spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025”. Per quali periodi spetta il Nuovo bonus mamme? |
Il bonus spetta per i periodi di iscrizione alla gestione separata sia per attività di lavoro autonomo che per collaborazione coordinate e continuative. Non rilevano ai fini del bonus i periodi in cui l'iscrizione alla gestione sussiste esclusivamente per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e/o cariche sociali. |
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Si chiede se la lavoratrice autonoma o dipendente e contemporaneamente titolare di carica sociale possa accedere al bonus o meno. |
La lavoratrice autonoma o dipendente che sia anche titolare di una carica sociale può accedere bonus. |
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È prevista l'esclusione dal bonus lavoratrice dipendente con due figli ma in astensione per carica politica come assessore presso comune o in aspettativa sindacale? |
Nel caso di astensione dal lavoro per incarico politico il riconoscimento del bonus non è previsto, in quanto l’assenza dal lavoro risulta determinata da motivazioni estranee all’attività lavorativa o altri eventi per i quali è possibile accedere al bonus collegati alla maternità o all'assistenza di persone con disabilità. In caso di aspettativa sindacale, il beneficio trova applicazione, poiché i lavoratori distaccati sindacali mantengono, ai sensi della legge n. 300/1970, i diritti connessi allo status di lavoratore dipendente e il rapporto di lavoro si intende comunque vigente ai fini della spettanza del bonus. |
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I periodi di congedo biennale ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 sono utili ai fini dell'accesso al bonus? |
Sì, sono utili ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. |
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Il diritto all’erogazione del Nuovo Bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione. Il bonus è compatibile con periodi di congedo di maternità o congedo parentale? |
Il Nuovo Bonus mamme è compatibile con i periodi di congedo maternità e congedo parentale fruiti nel periodo di vigenza del contratto di lavoro |
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Quali sono i periodi di sospensione del rapporto di lavoro che devono escludersi dal diritto al bonus stesso? |
I periodi di sospensione del rapporto di lavoro non utili ai fini del Nuovo Bonus mamme sono quelli in cui l'attività che la lavoratrice deve eseguire viene sospesa e la stessa non percepisce alcuna retribuzione o indennità o non è prevista alcuna contribuzione figurativa. A titolo esemplificativo - sono utili i periodi di congedo maternità, congedo parentale, malattia bambino, congedo biennale ex art. 8, Legge n. 388/2000, cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) - non sono utili le sospensioni del rapporto di lavoro derivanti da iniziative del lavoratore (astensione volontaria, aspettativa non retribuita, aspettativa per accesso a incarichi politici) nonché le sospensioni conseguenti a provvedimenti disciplinari imputabili al lavoratore. Il bonus non spetta per i mesi di part time ciclico nei quali non è prevista alcuna prestazione lavorativa. |
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Il diritto all’erogazione del Nuovo bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione. Quali sono i periodi di sospensione del rapporto di lavoro? |
I periodi di sospensione del rapporto di lavoro a cui fa riferimento il Nuovo Bonus mamme sono quelli in cui il rapporto di lavoro è ancora attivo ma l'attività che il lavoratore deve eseguire viene sospesa e lo stesso non percepisce alcuna retribuzione o indennità e non è prevista alcuna contribuzione figurativa. |
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L’indennità di preavviso non lavorato è da computare nel reddito da lavoro rilevante per ottenere il bonus (40.000 euro)? Le mensilità in oggetto sono da considerare come lavorate ai fini del bonus? |
I periodi di preavviso non lavorato non sono utili ai fini del Nuovo Bonus mamme. L'indennità percepita non deve essere considerata tra i redditi da lavoro ai fini della verifica del requisito economico del reddito inferiore ai 40.000 euro |
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Quali sono i redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025? I periodi di NASPI o DISS COLL o tirocinio sono utili ai fini del Nuovo Bonus mamme? |
Ai fini della verifica del requisito economico (reddito da lavoro inferiori ai 40.00 euro) si tiene conto della somma di tutti i redditi da lavoro percepiti in relazione alla attività di lavoro anche se esenti o soggetti a tassazione sostituiva o ridotta. Si precisa che i redditi devono essere considerati al lordo di eventuali franchigie o riduzioni percentuali ai fini del calcolo delle imposte. Sono compresi anche redditi equiparati o sostituivi erogati durante il periodo di vigenza del rapporto di lavoro quali a titolo esemplificativo trattamento economici o indennità corrisposte per i periodi di congedo di maternità, malattia, congedo straordinario biennale art. 8 legge n.388/2000. Non rilevano i redditi percepiti in relazione a istituti che prevedono la cessazione del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo NASPI, DIS-COLL, pensioni, comprese quelle ai superstiti e di reversibilità. Nel caso di rapporto di lavoro dipendente occorre considerare il reddito derivante dal rapporto di lavoro al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro. Non possono essere dedotti gli eventuali oneri previdenziali facoltativi come quelli relativi a riscatti e ricongiunzioni. I periodi di tirocinio non sono utili ai fini dell'acceso al Nuovo bonus mamme. |
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Si chiede di sapere se il reddito da lavoro da prendere da considerare per il bonus è relativo all’anno 2025 o all’anno 2024. |
Il reddito da lavoro rilevante ai fini della fruizione del Nuovo Bonus mamme è quello conseguito nell’anno d’imposta 2025. |
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L'importo liquidato nel 2025 a titolo di TFR concorre a determinare la soglia del reddito di € 40.000,00? |
Il trattamento di fine rapporto (TFR), in quanto soggetto al regime della tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR, non rileva ai fini del computo della soglia di reddito pari o superiore a euro 40.000,00. |
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Viene in rilievo il caso in cui l'utente non sappia ancora valutare quale sarà il proprio reddito al 9/12 (se sopra o sotto i 40.000 euro). Come va considerato il reddito ai fini del perfezionamento del requisito economico? |
Nel caso in cui la lavoratrice successivamente alla presentazione della domanda accerti la mancanza del requisito economico dovrà annullare la domanda direttamente o chiedere l'annullamento alla sede INPS. Nel caso in cui sia stato già disposto l'erogazione del Nuovo Bonus mamme si procederà alla revoca del Bonus e il recupero della somma erogata. |
Riferimenti: Msg. Inps 4 dicembre 2025, n. 3702
