Articolo n°10
AGENZIA DELLE ENTRATE: SI' ALLA TASSAZIONE PER IL RIMBORSO IN ITALIA DEL TAXI PAGATO IN CONTANTI
Sommario
L’Agenzia delle Entrate ribadisce il regime di tassazione applicabile al rimborso delle spese con pagamento in contanti sostenute durante le trasferte in Italia per l’utilizzo del taxi da parte del dipendente.
Il quesito avanzato all’Agenzia chiede infatti di conoscere il corretto trattamento fiscale del rimborso spese per l’utilizzo del taxi avvenuto in Italia con relativo pagamento in contanti per tre missioni svolte da una dipendente (di un Ministero) sia in Italia che all'estero.
L’Agenzia, richiamando le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.L. n. 84/2025, conferma che a decorrere dal 2025, i lavoratori dipendenti inviati in trasferta nel territorio dello stato, al fine di non subire ritenute previdenziali e fiscali sulle spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC, ecc), devono provvedere al pagamento delle predette spese con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento che consentono la tracciabilità, ovvero carta di credito o debito, carte prepagate, assegni bancari o circolari. In tal caso, il rimborso erogato dal datore ai dipendenti per le trasferte sostenute è una somma netta, non soggetta ad alcuna ritenuta di legge.
Ciò implica che, il pagamento delle predette spese da parte dei dipendenti mediante sistemi non tracciabili (es. contanti), come in questo caso, consente il rimborso delle stesse da parte del datore, ma tali somme saranno soggette a contributi e imposte. Pertanto, in tal caso i dipendenti, scontano le ritenute di legge e non beneficiano dell’esenzione prevista dal TUIR.
Ciò posto considerato che nel caso di specie l’utilizzo del taxi è avvenuto esclusivamente nel territorio dello Stato, con pagamento in contanti, il conseguente rimborso concorrerà a formare reddito di lavoro dipendente con l’applicazione dell’aliquota marginale.
Riferimenti: Risposta Interpello Ag. Entrate 5 dicembre 2025, n. 302
