Rassegna pubblicata il 03/06/2025

RASSEGNA NOTIZIE

24 2025

Articolo n°5

ASSICURAZIONE INAIL LAVORATORI SPORTIVI: CHIARIMENTI IN MERITO ALL’OBBLIGO PER SOCI E ASSOCIATI DELLE ASD E SSD


Sommario

L’Inail fornisce dei chiarimenti in merito all’assicurazione INAIL per gli associati di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dei soci delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che, oltre a partecipare alla vita associativa, svolgono, nell’interesse delle predette associazioni e società, attività di istruttore sportivo, accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo.  

È opportuno ricordare che l’articolo 34 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n.36, prevede l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali esclusivamente per i lavoratori subordinati del settore professionistico o dilettantistico che svolgono attività sportiva in favore dei soggetti indicati al titolo II del predetto decreto, ovvero delle Società sportive professionistiche.

Ne consegue che, il socio di una ASD e/o di una SSD che esercita l’attività sportiva come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico e/o sportivo, preparatore atletico e direttore di gara è assicurato all’INAIL solamente in presenza di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, non è sufficiente ai fini della tutela assicurativa il solo vincolo associativo o sociale.

In linea con quanto indicato dal decreto legislativo in esame, gli associati e i soci che svolgono attività di istruttore sportivo non sono ricompresi nell’ambito della tutela assicurativa, in quanto il “rapporto associativo o sociale” non è previsto dal citato articolo 34.

Per quanto concerne le attività amministrativo-gestionali, l’articolo 37 del predetto decreto, consente che tali attività siano oggetto di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 3 c.p.c. Dal 1° luglio 2023, l’obbligo assicurativo Inail si applica anche a queste collaborazioni amministrativo-gestionali, ma solo in presenza di un contratto co.co.co. genuino. Ne consegue che, in assenza di tale contratto, l’associato o il socio che svolge attività come front office, accoglienza o pagamenti non rientra tra i soggetti assicurati.

 

Riferimenti: Circ. Inail 20 maggio 2025, n.31