Rassegna pubblicata il 30/12/2024

RASSEGNA NOTIZIE

49 2024

Articolo n°2

"COLLEGATO LAVORO" IN G.U.: PRIMA SINTESI DELLE NOVITA'


Sommario

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2024, ed entra in vigore il 12 gennaio 2025, la Legge 13 dicembre 2024, n. 203  recante disposizioni in materia di lavoro. Oggi si dara' conto, in forma schematica, delle principali novità rimandando per l'approfondimento ad un prossimo numero della Rassegna Notizie.

 

Sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 1)

- Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini gia' effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso, al fine di evitarne la ripetizione, qualora cio' sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalita' della visita preventiva

- Ogni anno entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonche' sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti.

Cassa integrazione e svolgimento di lavoro subordinato/autonomo (art. 6)

Si dispone che il lavoratore che svolge attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Inps dello svolgimento dell'attivita' di lavoro subordinato o autonomo.  

 

Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne (art. 7)

La legge dispone che in caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti fiscali, da effettuare per conto dei clienti, sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza.

La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le modalita' previste dall'ordinamento un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonche' copia dei mandati professionali dei propri clienti.

Quanto precede si applica anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, e' impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attivita' professionale.

Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare, secondo le modalita' previste dal nostro ordinamento, un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonche' copia dei mandati professionali dei propri clienti.

Lavori stagionali /contratto di lavoro a termine- interpretazione autentica (art. 11)

L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81  prevede: "Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.". 

Cio' premesso, il secondo periodo (sopra sottolineato) si interpreta nel senso che rientrano nelle attivita' stagionali,

-oltre a quelle indicate dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525,

-le attivita' organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attivita' lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonche' a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato D.lgs. n. 81 del 2015.

 

Durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a termine (art. 13)

Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova e' stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso la durata del periodo di prova non puo' essere inferiore

-a due giorni ne' superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi,

-e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile (art. 14)

Tempistica per le comunicazioni obbligatorie inerenti il lavoro in modalità agile:

- 5 giorni di tempo per comunicare - dalla data di avvio del periodo - l'attività in modalità smart working

- oppure, 5 giorni di tempo, entro i quali effettuare la comunicazione, successivi alla data in cui si realizza l'evento modificativo della durata/cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità di lavoro agile.

 

 

Il "contratto misto" (art. 17)

Sara' possibile stipulare contratti "misti", ovvero sia di lavoro subordinato che autonomo.

Per questa nuova tipologia contrattuale, Ia norma fa venire meno la causa ostativa prevista dal comma 57, lettera d-bis della legge n. 190/2014, che esclude il regime fiscale forfettario in favore delle, persone fisiche che svolgono, in prevalenza la loro attività di lavoro autonoma nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro.

I lavoratori autonomi interessati dalla norma sono persone fisiche iscritte in albi o registri professionali e che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle di collaborazione ordinata e continuativa di cui parla l’art. 409, n. 3, cpc.

E per quanto concerne i datori di lavoro, possono accedere alla norma sui contratti c.d. misti coloro i quali occupano piu' di duecentocinquanta dipendenti.

Si procede con la sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo e contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.

Si segnala, poi, che viene data possibilità di svolgere prestazioni di lavoro autonomo anche a chi non è iscritto ad alcun albo, o registro professionale: la contemporaneità tra lavoro subordinato a tempo indeterminato e lavoro autonomo è rimessa, in questi casi, ad un accordo di prossimità ex art. 8 del D.L. n. 138/2011.

Infine, le disposizioni che precedono si applicano esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi competenti e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalita' della prestazione nonche' all'orario e alle giornate di lavoro.

Unico contratto di apprendistato duale (art. 18)

 

Viene disposto che successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale nonche' del diploma di istruzione secondaria  superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore e' possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva;

b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalita' definite ai sensi e per gli effetti di legge, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.

 

Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 19)

 

Si aggiunge il comma 7 bis all'art. 26 del D.lgs. n. 151/15: in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta

-oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro

-o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni,

il datore di lavoro ne da' comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che puo' verificare la veridicita' della comunicazione medesima.

Il rapporto di lavoro si intende risolto per volonta' del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dalla norma sulle dimissioni volontarie e risoluzione consensuale di cui all'art. 26, D.lgs n. 151/15.

Quanto precede non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilita', per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

 

Procedimenti di conciliazione in materia di lavoro (art. 20)

 

I procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalita' telematica e mediante collegamenti audiovisivi.

 

Dilazione del pagamento dei debiti contributivi (art. 23)

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Inps e l'Inail possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalita', anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualita' della riscossione dei relativi importi.

 

 Riferimenti: Legge 13 dicembre 2024, n. 203, pubbl. in G.U. 28 dicembre 2024, n. 303