Rassegna pubblicata il 30/12/2024

RASSEGNA NOTIZIE

49 2024

Articolo n°7

TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEL CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO


Sommario

Con recente messaggio l’Inps ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio (pari a 10 giorni, elevabili a 20 in caso di parto plurimo) disciplinato dal T.U. sulla maternità e paternità.

Quanto al termine di prescrizione -precisa l’Istituto- in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale. Pertanto, in caso di pagamento diretto dell'indennità da parte dell'Inps, ossia nel caso di lavoratori agricoli, lavoratori stagionali, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni, nonché di lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, la domanda andrà presentata entro un anno dalla fine dell'evento - quindi al massimo entro un anno dalla fine del quinto mese successivo alla nascita del figlio. Ricordiamo, infatti, che il congedo di partenità obbligatorio può essere fruito nei due mesi precedenti il parto ed entro i cinque mesi successivi.

Analogamente, con riferimento al profilo della decadenza, l’Inps conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale così come previsto per il congedo di maternità. Pertanto, l'azione giudiziaria potrà essere proposta nel termine di decadenza annuale.

Riferimenti:  Msg. Inps 17 dicembre 2024, n. 4301.