Articolo n°5


DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: CONFERME DALLA COMMISSIONE INTERPELLI
Sommario
Con l’interpello n.5/2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero è intervenuta in merito ad una serie di quesiti, avanzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, relativi alla designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) confermando quanto gia’ espresso in passato sul tema.
Nello specifico, i quesiti avanzati sono i seguenti:
- Al fine di individuare il corretto numero di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza da eleggere/designare, le singole articolazioni territoriali devono essere considerate autonomamente o devono essere considerate come unica entità?
- In aziende con un numero di dipendenti superiore a 15, l’RLS deve obbligatoriamente essere un lavoratore appartenente alla RSU, oppure può essere esterno alla stessa?
Preliminarmente, la Commissione ha ricordato che:
- per “unità produttiva” si intende “uno stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;
- il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (RLS) è eletto/designato in tutte le aziende o unità produttive e, nelle realtà con più di 15 dipendenti, lo stesso è eletto/designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, ovvero, in assenza delle stesse, è eletto dai lavoratori interni dell’azienda;
- il numero, le modalità di designazione o di elezione dell’RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva; resta fermo che il numero minimo di rappresentanti, ai sensi dell’art. 47, c.7 del D.lgs. n. 81/2008, è pari a 1 nelle aziende/unità produttive sino a 200 lavoratori, ovvero 3 nelle aziende/unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori, ovvero 6 (o più, qualora lo preveda la contrattazione collettiva) con più di 1.000 dipendenti.
Ciò premesso, la Commissione in relazione al primo quesito, rimarca l’importanza del termine “unità produttiva”, la quale si basa sul binomio “autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. In assenza di una o di entrambe le condizioni, si è in presenza di un’unica realtà che andrà considerata nel suo insieme.
Ne consegue che, qualora ci siano più unità produttive, è necessario considerarle autonomamente al fine dell’elezione/designazione dell’RLS. Diversamente, il numero di rappresentanti è determinato in funzione della totalità dei dipendenti presenti in azienda.
Infine, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, l’RLS è eletto/designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda e che solo in assenza di tali rappresentanze, lo stesso è eletto dai lavoratori interni all’azienda.
Riferimenti: Interpello Min. Lav 24 ottobre 2024, n.5