Rassegna pubblicata il 11/11/2024

RASSEGNA NOTIZIE

42 2024

Articolo n°2

AGENZIA DELLE ENTRATE: REGIME FISCALE DELLE POLIZZE VITA


Sommario

L'Agenzia delle Entrate, con l'istanza di interpello n. 218 risponde ad una società sul corretto trattamento fiscale delle polizze vita e in particolare sulla possibilità di poter beneficiare in maniera cumulativa dei benefici fiscali che il legislatore riconosce loro ovvero la detrazione per oneri e la mancata concorrenza alla formazione del reddito delle erogazioni in natura.

Fatti

Il datore di lavoro ha sottoscritto polizze collettive vita per il proprio personale, per la copertura del rischio morte o invalidità. Lo stesso evidenzia che in relazione a tali polizze sono previsti due benefici fiscali:


1. Detrazione del 19% dei premi versati (art. 15, TUIR)


2. Esclusione dal reddito per il valore delle erogazioni in natura fino a €1.000 (o €2.000 per dipendenti con figli) (art. 51, comma 3, TUIR).

Soluzione Prospettata dal Contribuente Il datore di lavoro ritiene che i dipendenti possano beneficiare contemporaneamente di entrambi i benefici fiscali, quindi sia della detrazione del 19% sia della non concorrenza alla formazione del reddito per i premi versati.
Il contribuente basa questa interpretazione sull'assenza di un'esplicita esclusione normativa in merito alla cumulabilità dei benefici.
Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate conferma che i due benefici non sono cumulabili.
Affinché un onere possa essere detratto ai sensi dell'articolo 15 del Tuir è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico.
Ne consegue che nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore ai sensi del citato articolo 15, solo qualora il loro ammontare siano stato assoggettato a tassazione.

 

Riferimenti: Risposta Ag. Entrate 6 novembre 2024, n. 218