Rassegna pubblicata il 17/06/2024

RASSEGNA NOTIZIE

24 2024

Articolo n°1

ELEZIONI EUROPEE 2024: I PERMESSI RETRIBUITI PER I LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI ELETTORALI


Sommario

In occasione delle elezioni europee svoltesi sabato 8 (dalle ore 15 alle ore 23) e domenica 9 giugno 2024 (dalle ore 7 alle ore 23), si ritiene utile rammentare la disciplina applicabile nei confronti dei lavoratori chiamati ad adempiere a funzioni elettorali.

La legge, infatti, dispone che in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, compresi i referendum, tutti i lavoratori dipendenti che adempiono a funzioni presso gli uffici elettorali (e cioè gli addetti alle operazioni di seggio quali presidente, scrutatori e segretario ai quali si aggiungono i rappresentanti di lista, gruppi, partiti che possono essere presenti nei locali elettorali) hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro per le operazioni predette sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Se i giorni di assenza coincidono con una giornata lavorativa, il lavoratore percepirà la normale retribuzione come se avesse lavorato, senza aggiunta di ulteriori quote di retribuzione.

Se i giorni di assenza coincidono con una giornata festiva o non lavorativa, il datore di lavoro corrisponderà altrettante quote della retribuzione normale ovvero concederà al lavoratore un riposo compensativo.

Se l'attività di seggio prosegue nella giornata successiva anche solo per qualche ora, la giornata si conta interamente come lavorata.

In sintesi, dunque, ai lavoratori che prestano attività presso gli uffici elettorali dovrà essere riconosciuto:

  • lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa, per i giorni lavorativi passati al seggio;
  • un’ulteriore quota di retribuzione (pari ad una giornata) o un giorno di riposo compensativo per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Ciò che corrisponde il datore di lavoro a titolo di normale retribuzione per il periodo di partecipazione ai seggi, concorre interamente a formare reddito da lavoro dipendente e l’imposta si calcola secondo le modalità ordinarie. L’importo concorre, altresì, a formare retribuzione utile per il calcolo del TFR. Il datore di lavoro potrà detrarre dal proprio reddito una ulteriore quota di retribuzione pari alla spesa sostenuta per la retribuzione corrisposta al lavoratore oltre ai relativi contributi. Per quanto riguarda la documentazione da produrre al datore di lavoro, i lavoratori dovranno consegnare copia del certificato di chiamata al seggio, nonché l’attestato del presidente del seggio con l’indicazione delle giornate di presenza e dell’orario di apertura e di chiusura del seggio stesso.

Per le aziende del Terziario che adottano una distribuzione delle 40 ore di lavoro settimanale su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, si precisa che, così come chiarito in occasioni delle elezioni del 2011 da Confcommercio con comunicato del 19 marzo 2006, prot. 732 e con Nota informativa del 18 aprile 2011, il sabato è considerato giornata lavorativa a 0 ore; pertanto, ai dipendenti occupati ai seggi nel giorno del sabato non spetterà alcun trattamento economico aggiuntivo alla retribuzione mensile e non spetterà alcun riposo compensativo.  

 

Riferimenti: D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 119 sostituito integralmente dalla Legge 21 marzo 1990 n. 53