Articolo n°1
30 GIUGNO 2024: OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER LE FERIE SCADUTE E NON GODUTE
Sommario
Nel premettere che ogni lavoratore dipendente ha il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite, si ricorda che il Legislatore ha disciplinato l’esercizio di tale diritto prevedendo che, salvo quanto diversamente disciplinato dalla contrattazione collettiva, le ferie devono essere fruite per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione mentre per le restanti 2 entro i 18 mesi successivi: i datori di lavoro che non hanno fatto godere i periodi di ferie maturati nel 2022 e non ancora goduti ai lavoratori dipendenti entro il 30 giugno 2024, potranno incorrere nella sanzione prevista dal Legislatore, che va da un minimo di 120 euro ad un massimo di 5.400 euro.
Inoltre, il datore di lavoro che non abbia potuto far rispettare il godimento del periodo minimo di ferie maturate al 31 dicembre 2022, nel termine dei 18 mesi successivi il periodo di maturazione ovvero entro quello più ampio stabilito dalla contrattazione collettiva, ha l’obbligo di versare all’INPS i contributi sui residui delle ferie maturate e non ancora godute entro il mese successivo alla scadenza, quindi entro il 31 luglio 2024.
Successivamente, nel mese di effettivo godimento delle ferie “scadute” il datore di lavoro procederà attraverso il flusso Uniemens a recuperare quella parte di imponibile e contributi per i quali l’obbligo è già stato assolto. Alla luce di quanto sopra, è possibile che si determini una sfasatura tra momento impositivo ed effettiva fruizione delle ferie o erogazione della relativa indennità sostitutiva coincidente con la cessazione del rapporto.
Tuttavia, in deroga a quanto descritto, qualora il mancato godimento delle ferie sia imputabile ad una prolungata assenza connessa ad una causa legale di sospensione del rapporto, quale possono essere le assenze per malattia, infortunio o maternità, il termine dei 18 mesi per tale periodo deve intendersi sospeso.
Per le Aziende per le quali elaboriamo le retribuzioni, il nostro Studio, una volta accertato l’obbligo del versamento contributivo per le ferie scadute e non godute relative all’anno 2022, provvederà ad effettuare tutti i relativi adempimenti per la liquidazione dei contributi sulle ferie scadute e non godute. Nel caso in cui le Aziende decidano diversamente, dovranno comunicare per iscritto tale volontà al proprio referente paghe entro la data di invio delle veriazioni per l'elaborare la mensililità di luglio 2024.
Riferimenti: D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 10; Circ. Inps 15 gennaio 2002, n. 15; Msg. Inps 8 ottobre 2003, n. 118.
