Rassegna pubblicata il 18/03/2024

RASSEGNA NOTIZIE

11 2024

Articolo n°2

INPS: DEFINITA UNA MODALITA’ UNIVOCA PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI A SEGUITO DI CALAMITA’ NATURALI


Sommario

Si ricorda preliminarmente che al seguito del verificarsi di eventi calamitosi e della successiva deliberazione dello Stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, possono essere emanate disposizioni di legge che introducono interventi aventi a oggetto la sospensione dei versamenti contribuitivi.

Nello specifico:

  • i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali, sospesi per effetto di specifiche previsioni normative, devono essere effettuati entro il termine disposto dalla legge;
  • la ripresa dei versamenti può avvenire mediate rateazione (l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro), senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine stabilito dalla legge.

Ciò premesso, dato che non sempre le norme emanate dettano una specifica disciplina in materia, l’Istituto ha pubblicato una circolare recante indicazioni amministrative in ordine agli effetti conseguenti al mancato o parziale pagamento dell’importo oggetto di rateizzazione secondo la modulazione del piano stabilita dalla norma. Lo scopo è quello di definire una modalità univoca che consente la gestione del credito in funzione del recupero del medesimo nei confronti dei soggetti che non ottemperano ai pagamenti dovuti in conformità alla norma, nonché il relativo regime sanzionatorio.

In particolare:

  • il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione agevolata in misura ridotta. I crediti residui verranno affidati all’Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili;
  • il pagamento parziale delle rate, non configura la decadenza del beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. Sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili.

Queste disposizioni sono applicabili anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data del 6 marzo 2024. Devono ritenersi superare le relative precedenti istruzioni amministrative.

Riferimenti: Circ. Inps 6 marzo 2024, n. 43