Articolo n°1
RIFORMA FISCALE 2024 - CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Sommario
L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione rispetto alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 216 del 2023 finalizzate a realizzare la revisione del sistema d’imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) e a prevedere una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti, ai fini della determinazione del reddito d’impresa per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, e l’abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE).
Abbiamo illustrato le modifiche introdotte dal suddetto decreto con la Rassegna n. 2/2024. Ora vediamo insieme quali considerazioni ha espresso l'Agenzia delle Entrate a riguardo. L’Agenzia, con la circolare n. 2/E/2024, illustra gli articoli da 1 a 3 e l’articolo 5, lasciando la trattazione dell’articolo 4 (Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni) a una futura successiva circolare.
1. Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
In particolare, la disposizione prevede che per l’anno 2024, per la determinazione dell’IRPEF, in luogo della disciplina prevista dall' articolo 11, comma 1, del TUIR, che prevedeva le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento,
− è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
− il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000 euro a parità di aliquota al 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione;
− l’aliquota al 25 per cento, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, è stata soppressa;
− il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.
Si propone, di seguito, uno schema per il calcolo dell’IRPEF sulla base delle regole vigenti per il periodo d’imposta 2024.
| SCAGLIONI 2024 | ALIQUOTE 2024 | IMPOSTA DOVUTA |
| fino a 28.000 euro | 23 per cento | 23 per cento sul reddito |
| da 28.001 fino a 50.000 euro | 35 per cento | 6.440 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro e fino a 50.000 euro |
| oltre i 50.000 euro | 43 per cento | 14.140 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro |
1.2. Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
Il Decreto, con efficacia limitata al periodo d’imposta 2024, innalza, altresì, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.
La modifica, pertanto, amplia fino a 8.500 euro l’ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.
Si propone, di seguito, uno schema per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente:
| REDDITO | IMPORTO DELLA DETRAZIONE |
| fino a 15.000 | 1.955 (non inferiore a 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380) |
| oltre 15.000 e fino a a 28.000 | 1.910 + 1.190 x [(28.000 - reddito) / (28.000 - 15.000)] |
| oltre 28.000 e fino a 50.000 | 1.910 x [(50.000 - reddito) / (50.000 - 28.000)] |
| oltre i 50.000 | nessuna detrazione |
Resta ferma l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo. E quindi nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario e della quota di agevolazione ACE.
1.3. Trattamento integrativo
Il Decreto modifica, per l’anno d’imposta 2024, il requisito richiesto per il riconoscimento del trattamento integrativo.
Uno dei requisiti per l’attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per i medesimi redditi, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
L'Agenzia precisa che la riduzione di 75 euro debba essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della medesima lettera che non sono state oggetto di modifica da parte del citato articolo 1, comma 2, del Decreto.
La previsione di una riduzione di 75 euro della detrazione di cui all’articolo 13, comma 1, del TUIR mira a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, introdotto dall’articolo 1, comma 2, del Decreto in commento, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti, i quali, in base alla disciplina a regime, ne sono invece destinatari.
1.4. Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
L’articolo 2 del Decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:
a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; ad eccezione delle spese sanitarie;
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
Si ricorda cosa prevede l'articolo 15, comma 3-bis, del Tuir: "la detrazione di cui al presente articolo spetta:
a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro".
In altri termini, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.
1.5. Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF
L’articolo 3 del Decreto è intervenuto per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF prevista dall’articolo 1, comma 1, del Decreto.
Il termine entro cui ciascuna Regione e Comune, con propria legge, può maggiorare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale e comunale, è differito al 15 aprile 2024.
La norma precisa, infine, che, nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome e i Comuni non approvino, entro il 15 aprile 2024, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l’addizionale regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.
La norma differisce al 15 maggio 2024 il termine (in luogo del 31 gennaio 2024), entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF.
2. Abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE)
L’articolo 5, nelle more dell’organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese previste dalla Delega, dispone, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione della disciplina dell’ACE, stabilendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
L’ACE è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio e consiste nell’ammettere in deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto così determinato, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
Riferimenti: Circ.Ag. Entrate 6 febbraio 2024, n. 2/E.
