Rassegna pubblicata il 07/01/2026

RASSEGNA NOTIZIE

1 2026

Articolo n°6

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: IL LAVORATORE HA ACCESSO ALLA NASPI SE RASSEGNA LE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA


Sommario

Si ricorda preliminarmente che Il Collegato Lavoro - legge 13 dicembre 2024, n. 203 - ha reintrodotto nel nostro ordinamento le c.d. dimissioni per fatti concludenti (o dimissioni implicite), consentendo al datore di lavoro di ricondurre un effetto risolutivo al comportamento del lavoratore consistente in una assenza ingiustificata, prolungata per un certo periodo di tempo.

Il Legislatore ha infatti previsto che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro dopo averne dato comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, cesserà il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie. Conseguentemente il lavoratore non avrà diritto alla Naspi e il datore di lavoro, non solo potrà trattenere l’indennità sostitutiva del mancato preavviso reso, ma non dovrà versare all’INPS il contributo Naspi previsto in tutti i casi di licenziamento.

Il Ministero in una recente circolare – commentata nella Rassegna Notizie n. 15/2025 – fornisce i primi chiarimenti sul tema – che vengono rimarcati anche nella circolare oggetto di analisi da parte dell’Inps- specificando che l’effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà dismissiva del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma. L’obiettivo della norma si ricorda è quello di "bloccare" quei lavoratori che ben consapevoli dei requisiti per avere accesso alla Naspi inducono il datore di lavoro al licenziamento a seguito di assenza ingiustificata e prolungata. Pertanto, rientra nella facoltà del datore di lavoro valutare se avviare la “procedura” per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per fatti concludenti.  In questo caso tale cessazione dovrà essere indicata sul modello UniLav con la causale “FC - dimissioni per fatti concludenti”.

Infine, viene precisato nuovamente che la procedura telematica di cessazione a seguito di dimissioni per fatti concludenti, avviata dal datore di lavoro, viene resa inefficace se lo stesso riceva successivamente - ma prima che le stesse producano effetto - la notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell’avvenuta presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore. Pertanto, anche la presentazione di dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico da parte del lavoratore – ferma restando la necessità di assolvere il relativo onere probatorio– prevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro. Dunque, laddove il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa, anche dopo l’avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti, l’assicurato può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI (se soddisfa tutti i requisiti).

Riferimenti: Circ. Inps. 22 dicembre 2025, n. 154