Articolo n°2


RIDUZIONE ALIQUOTA IRES 2025: PUBBLICATO IN GU IL DECRETO ATTUATTIVO
Sommario
In data 18 agosto 2025 è stato pubblicato in G.U. il Decreto 8 agosto 2025 emanato dal MEF in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di riduzione dell’aliquota IRES. La legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 436-444, L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha infatti previsto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società, subordinandola al ricorrere di determinate condizioni di accesso e facendo rinvio ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’emanazione delle relative disposizioni di attuazione e di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario nonché per l’individuazione delle modalità di recupero dell’agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.
Di seguito forniamo una sintesi delle disposizioni contenute nel decreto qui in esame.
Misura delle Riduzione dell’aliquota IRES
Così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025, la riduzione dell’aliquota Ires è pari a quattro punti percentuali. Ricordiamo che l’aliquota ordinaria Ires è pari al 24% e dunque, al ricorrere delle condizioni di seguito illustrate, l’aliquota Ires passerebbe al 20%.
Ambito soggettivo
La riduzione dell’aliquota spetta ai seguenti soggetti:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- società e enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
Sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota IRES, le società e gli enti che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;
- determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari;
Sono altresì esclusi i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata.
Condizioni di accesso
Le condizioni di accesso, come meglio vedremo di seguito, sono di tre tipi: condizioni legate all'accantonamento dell'utile, condizioni legate ad investimenti rilevanti e condizioni legate alla base occupazionale.
Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile
La riduzione dell’aliquota IRES spetta ai soggetti di cui sopra al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
- sia accantonata ad apposita riserva una quota non inferiore all’80 per cento dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- sia destinato a investimenti rilevanti, come definiti di seguito, un ammontare non inferiore al 30 per cento dell’utile predetto accantonato e, comunque, non inferiore al 24 per cento dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
Condizioni di accesso relative agli investimenti rilevanti
Ai soggetti che accantonano l’utile alle condizioni e nei limiti descritti al paragrafo precedente, la riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che siano realizzati investimenti rilevanti. Per quanto riguarda la definizione di “investimenti rilevanti”, rientrano tra questi gli investimenti che hanno ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»;
- beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»;
- software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
Gli investimenti rilevanti nei beni di cui sopra devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Condizione di accesso relativa alla base occupazionale
La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale, in misura pari ad almeno l’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L'impresa non deve, inoltre, aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo.
Cause di decadenza e recupero dell’agevolazione
I soggetti beneficiari della riduzione dell'aliquota Irpef decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
- qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- nel caso in cui i beni siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
Riferimenti: Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 agosto 2025.